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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41791/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la riforma parziale (quoad poenam) della sentenza di primo grado: Perone era stato condannato, con rito abbreviato, per associazione per delinquere finalizzata a truffe e falsi, truffa aggravata, sostituzione di persona, falso per induzione e falsificazione di documento d'identità. Il ricorrente ha dedotto (1) illegittima conferma della condanna per associazione per delinquere nonostante che egli fosse indicato come "lupo solitario" e che il suo ruolo fosse marginale e limitato a poche vicende; (2) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria in relazione ai reati commessi nella vendita dell'appartamento di via Negroli, sostenendo che la prova si fondava sulla confessione per un diverso reato (art. 497-bis c.p.), che il documento falso era stato fornito solo per la falsificazione e non per indurre il notaio, che non aveva partecipato alla divisione degli utili e che alcuni elementi (es. indicazione della banca, presenza fuori dallo studio notarile) non erano sufficientemente riscontrati; (3) omessa considerazione delle circostanze attenuanti generiche, data la marginalità del suo ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure riguardanti l'associazione per delinquere, ritenendo provato il coinvolgimento di Perone attraverso il suo ruolo in due vicende analoghe che richiedevano sinergia con altri soggetti e tramite elementi fattuali (fornitura della carta d'identità falsa, indicazione della banca di appoggio, contatti telefonici con i correi). Quanto ai reati relativi a via Negroli, la Corte d'appello ha legittimamente valorizzato quegli indici e le dichiarazioni dei coimputati; eventuali contrasti tra dichiarazioni implicano valutazioni di merito inammissibili in cassazione. Sulle attenuanti generiche la Corte ha negato il beneficio in considerazione delle pregresse condanne del ricorrente, con motivazione adeguata. Perone è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La confessione relativa al reato disciplinato dall'art. 497-bis non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità per altri reati; la Corte valorizza anche elementi oggettivi (documenti falsi, indicazione della banca, contatti) per accertare la partecipazione ai reati.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere desunta anche dalla commissione di più delitti omogenei e dalle modalità esecutive che mostrano sinergia operativa, non soltanto da ruoli apicali.
  • La fornitura di strumenti essenziali all'esecuzione del reato (es. documenti d'identità falsi) e l'organizzazione logistica (indicazione di conti/banca, contatti telefonici) sono indici rilevanti di partecipazione e cooperazione criminale.
  • Le discrepanze o la mancata perfetta convergenza fra dichiarazioni di diversi collaboratori o chiamanti in correità non inficiano automaticamente la prova: la valutazione della credibilità e del riscontro delle dichiarazioni è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • La confessione o ammissione limitata a un reato non esclude ipso facto la responsabilità per altri reati quando sussistano elementi di riscontro autonomi.
  • Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche richiamando, in modo motivato, elementi decisivi (come precedenti penali) senza dover elencare o valutare compiutamente ogni elemento favorevole evocato dalla parte.
  • In sede di impugnazione in cassazione le censure che impongono valutazioni di fatto (riscontro di dichiarazioni, valutazione della consistenza dei contatti) sono in genere inammissibili: la difesa deve mirare a profili di diritto o a vizi logico-giuridici nella motivazione.

Testo integrale

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