Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09228/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la qualificazione giuridica delle loro condotte operata dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame, sostenendo che i fatti erano stati erroneamente qualificati come furto aggravato dal mezzo fraudolento e non come truffa. Tale diversa qualificazione, secondo i ricorrenti, avrebbe influito sulla valutazione della misura cautelare adottata (custodia cautelare in carcere per tre indagati e arresti domiciliari per due), rendendo necessaria una rivalutazione della proporzionalità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la responsabilità penale degli imputati era divenuta irrevocabile in seguito alla sentenza di applicazione di pena concordata del 6 febbraio 2018 e al successivo rigetto del ricorso per cassazione con decisione del 18/09/2018; la cessazione della misura cautelare per effetto del passaggio in giudicato ha reso priva di interesse la verifica cautelare. Non essendo la sopravvenuta carenza di interesse imputabile ai ricorrenti (derivante da tardiva trasmissione degli atti), la Corte ha altresì escluso la condanna alle spese processuali e qualsiasi sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione del motivo unico dei ricorsi, relativo alle modalità di indicazione delle censure e di motivazione nei ricorsi in materia cautelare

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per giustificare la trattazione dei ricorsi senza l'intervento delle parti (procedimento a sezioni unite senza udienza con le parti)

  • Sez. 4 n. 44912 del 18/09/2018

    Decisione richiamata per attestare che con sentenza del 6/2/2018 la responsabilità penale degli odierni ricorrenti era stata accertata con patteggiamento; principio utilizzato per dimostrare la sopravvenuta irrevocabilità

  • Sez. 3, n. 8361 del 26/01/2024, Bueno, Rv. 285968 – 01

    Giurisprudenza richiamata secondo cui l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare

  • N. 46795 del 2008 Rv. 242267 – 01

    Decisione citata a supporto del principio che la definitività del titolo esecutivo rende ontologicamente incompatibile la verifica cautelare rispetto alla cognizione sulla responsabilità

  • Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria

  • Sez. U., n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01

    Precedente delle Sezioni Unite che statuisce che il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso comporta, in caso di declaratoria di inammissibilità, l'esclusione di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Se la responsabilità penale diventa irrevocabile (sentenza di condanna passata in giudicato), viene meno l'interesse a impugnare misure cautelari personali: il ricorso cautelare diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • La tardiva o difettosa trasmissione degli atti che provoca la sopravvenuta carenza di interesse, se non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto (es. truffa vs furto aggravato da mezzo fraudolento) può influire sulla valutazione della proporzionalità della misura cautelare, ma tale questione perde rilevanza se la responsabilità penale è ormai definitiva
  • Prima di proporre impugnazioni cautelari è essenziale verificare lo stato processuale sostanziale (eventuali patteggiamenti, sentenze di primo grado divenute definitive) perché eventi successivi possono rendere inutile l'impugnazione
  • Le Sezioni Unite e la giurisprudenza consolidata prevedono che la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza e pertanto non dà luogo a condanna spese quando la causa della cessazione dell'interesse non è imputabile al ricorrente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.