Cassazione Penale, Ordinanza n. 12562/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente reiterative di questioni già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 dicembre 2023. Dal testo risulta che l'impugnazione censurava la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello in ordine a due episodi: una condotta ingiuriosa nei confronti di una giudice del Tribunale di sorveglianza, insultata con appellativi sessisti, e una condotta gravemente minacciosa nei confronti di un agente della polizia penitenziaria. La Corte di appello aveva escluso che tali condotte fossero riconducibili a patologie psichiatriche o a meri atti di disprezzo. La Cassazione qualifica i motivi come generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, quindi non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si risolvano in censure generiche o nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e motivate dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata ha già dato risposta logica e giuridicamente corretta alle doglianze, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le nuove deduzioni non introducono veri vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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