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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12562/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente reiterative di questioni già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 dicembre 2023. Dal testo risulta che l'impugnazione censurava la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello in ordine a due episodi: una condotta ingiuriosa nei confronti di una giudice del Tribunale di sorveglianza, insultata con appellativi sessisti, e una condotta gravemente minacciosa nei confronti di un agente della polizia penitenziaria. La Corte di appello aveva escluso che tali condotte fossero riconducibili a patologie psichiatriche o a meri atti di disprezzo. La Cassazione qualifica i motivi come generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello, quindi non consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si risolvano in censure generiche o nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e motivate dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha già dato risposta logica e giuridicamente corretta alle doglianze, la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se le nuove deduzioni non introducono veri vizi di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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