Cassazione Civile, Ordinanza n. 25753/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente, rilevando che essa era stata notificata e non contestata dall'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito della definitività di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, a cui l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Successivamente, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016; l'atto risultava notificato e l'Agenzia non ha replicato.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
È richiamato quale base della definizione agevolata cui il ricorrente ha aderito, circostanza che ha determinato la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e notificata alla controparte e non contestata, determina l'estinzione del giudizio.
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata della pretesa tributaria può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della chiusura della controversia senza decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25684/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25702/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2022 del 01/09/2022
- ordinanza_civile · 1 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25705/2022 del 01/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →