Cassazione Civile, Ordinanza n. 27933/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un debitore ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro un atto di precetto notificatogli da un'azienda ospedaliera per il pagamento di una somma rilevante, fondata su una sentenza di condanna pronunciata in solido contro il debitore e la stessa azienda in favore di un terzo. L'opposizione era stata solo parzialmente accolta dal Tribunale, che aveva escluso il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente limitatamente a una parte della somma intimata, ma aveva rigettato il motivo con cui si deduceva la mancanza della preventiva notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, né anteriormente né contestualmente al precetto. Con il ricorso per cassazione il debitore ha censurato la violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c., sostenendo che il precetto era stato intimato in difetto della prescritta notificazione del titolo e che il tribunale aveva errato nel pretendere, per l'ammissibilità dell'opposizione, l'allegazione di uno specifico pregiudizio ulteriore rispetto alla stessa omissione formale.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la mancata notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, prima o contestualmente al precetto, integra un vizio formale dell'atto esecutivo o pre-esecutivo deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., senza che il debitore debba allegare e provare un ulteriore pregiudizio specifico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione proposta contro l'esecuzione
indicato come rimedio per far valere i vizi formali del precetto e degli atti esecutivi o pre-esecutivi
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla necessità della notificazione del titolo esecutivo prima del precetto
la sua disciplina è letta nel senso che la mancata notificazione del titolo esecutivo determina nullità testuale del precetto
richiamato per affermare che le formalità preliminari all'esecuzione sono imposte dalla legge e la loro omissione è censurabile con opposizione ex art. 617 c.p.c.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato
richiamato per il deposito delle memorie
indicato come parametro del motivo per violazione di legge
Massime di principio
- La mancata notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, integra un vizio formale deducibile con opposizione agli atti esecutivi.
- Per i vizi relativi alle formalità preliminari e agli atti esecutivi non è necessario allegare un ulteriore e specifico pregiudizio oltre a quello insito nella violazione della prescrizione processuale.
- La nullità testuale del precetto e la disciplina degli atti pre-esecutivi riflettono una valutazione legislativa preventiva di pregiudizio per il diritto di difesa del debitore.
- Quando il giudice di merito esige, ai fini dell'opposizione, la prova di un danno ulteriore rispetto alla violazione formale, la decisione si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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