Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancata critica delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che la sentenza si sarebbe basata quasi esclusivamente sulla testimonianza senza adeguati riscontri; 2) assenza del nesso di causalità fra le chiamate e l'evento lesivo, deducendo che, una volta bloccato il numero, i tentativi di chiamata non potevano arrecare molestia effettiva; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio: discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione e mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., dovendosi ritenere la condotta di modesta gravità (circa quaranta chiamate in sei mesi).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: 1) ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se sottoposte a vaglio critico e corroborate da elementi di riscontro, come i tabulati telefonici in questo caso; 2) ha affermato che il blocco del numero non esclude l'integrazione del reato quando le chiamate risultano comunque ricevute tramite segreteria e la condotta è ripetuta e petulante, precisando la nozione di molestia «col mezzo del telefono» e la rilevanza dell'invasività del mezzo; 3) ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per la reiterazione della condotta e ritenuto congrua la determinazione dell'ammenda (pena base €300 ridotta fino a €200 per le attenuanti generiche). Quindi confermata la condanna ex art. 660 cod. pen. e rigettato il ricorso.
Norme richiamate
La condotta di molestie o disturbo può essere punita anche se realizzata tramite telefono; rileva l'intrusività e la petulanza della condotta, con dolo (consapevolezza dell'idoneità a molestare). La fattispecie può integrarsi anche tramite chiamate recapitate alla segreteria e reiterate.
Richiamato per il profilo di impugnabilità: le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda sono inappellabili, motivo per cui l'atto d'impugnazione è stato qualificato come ricorso per cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta assume carattere di reiterazione/abitualità; nel caso concreto la reiterazione delle chiamate ha reso incompatibile l'operatività della norma.
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può da sola essere sufficiente per la condanna se il giudice ne valuta criticamente la credibilità e la attendibilità intrinseca ed estrinseca, preferibilmente corroborandola con elementi di riscontro (es. tabulati telefonici).
- Il blocco dell'utenza da parte della vittima non esclude automaticamente la sussistenza del reato di molestie telefoniche: le chiamate recapitate alla segreteria o comunque percepite successivamente possono integrare la molestia, soprattutto se reiterate.
- Per il reato di molestia ex art. 660 c.p. conta l'idoneità invasiva del mezzo (telefonia) e la ripetizione delle condotte: anche comunicazioni non sincrone (segreteria, messaggi vocali) possono essere rilevanti.
- La valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle prove costituisce materia di fatto riservata al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione salvo palese contraddizione nella motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica ai reati posti in essere mediante reiterazione di condotte moleste: la ripetizione rende la fattispecie incompatibile con la tenuità.
- Nel determinare la pena quando è prevista alternativa arresto/ammenda, il giudice può motivare sinteticamente la scelta dell'ammenda richiamando il criterio di equità; la decisione è legittima se la motivazione consente di comprendere la valutazione del fatto.
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