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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08692/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la violazione di norme processuali, sostenendo la tardività della querela e quindi la mancanza di una condizione di procedibilità. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa citazione dell'imputato in appello e in primo grado, prospettando anche un'asserita manomissione dell'elezione di domicilio. Con il terzo e il quarto motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione per travisamento della prova, ma riproponendo doglianze di merito già respinte in appello. Con il quinto motivo ha contestato le statuizioni civili. Sono stati inoltre depositati motivi nuovi, relativi all'incompatibilità di un giudice del collegio, ritenuti scollegati dai motivi originari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo, non dedotto in appello e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione; il secondo perché generico, poco chiaro e comunque infondato, risultando la notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore domiciliatario e non essendo stata eccepita in appello alcuna nullità della citazione di primo grado; il terzo e il quarto perché si risolvevano in censure di merito e di fatto non consentite in sede di legittimità, oltre che generiche e reiterative di doglianze già disattese; il quinto perché manifestamente infondato, non emergendo dal provvedimento impugnato i vizi lamentati sulle statuizioni civili. Anche i motivi nuovi sull'incompatibilità di un giudice sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano un thema decidendum diverso da quello del ricorso originario. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    i motivi nuovi o le questioni non devolute nei gradi di merito non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    limita l'oggetto del giudizio di legittimità ai motivi già devoluti e impedisce la deduzione per la prima volta di questioni nuove

  • art. 585, comma quarto, c.p.p.

    i motivi nuovi di impugnazione devono essere collegati ai temi già investiti dall'impugnazione principale

  • art. 611, comma primo, c.p.p.

    i motivi nuovi possono integrare o chiarire quelli originari ma non ampliare il thema decidendum oltre i capi e punti impugnati

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove, se non risultano già devolute nei precedenti gradi di giudizio o comunque nei motivi originari di impugnazione.
  • I motivi nuovi di ricorso sono ammissibili solo se mantengono una connessione funzionale con i motivi già proposti e non introducono un thema decidendum diverso da quello originariamente impugnato.
  • Le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto o della prova, o che ripropongono doglianze di merito già esaminate e respinte dal giudice di appello, sono inammissibili in sede di legittimità quando non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Le doglianze processuali devono essere formulate in modo specifico e chiaro; le censure generiche, oscure o meramente assertive sono inammissibili.
  • La nullità relativa alla citazione o alla vocatio in iudicium non può essere utilmente dedotta in cassazione se non è stata tempestivamente eccepita nel grado di merito, salvo i casi nei quali la legge ne consenta il rilievo officioso.
  • Le contestazioni sulle statuizioni civili sono inammissibili quando non evidenziano un reale vizio della motivazione del provvedimento impugnato, ma si limitano ad affermazioni apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

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