Cassazione Penale, Sentenza n. 24543/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per estorsione, con unico motivo relativo alla presunta inosservanza o errata applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In particolare si contestava che la decisione non avrebbe risolto correttamente apparenti discordanze tra la descrizione resa dalla persona offesa e le evidenze: 1) discrepanza sulla caratteristica fisica (la vittima aveva descritto l'autore senza la folta barba, mentre fotografie del Ricciardi mostravano barba folta); 2) assenza di contatti telefonici nei giorni immediatamente successivi al danneggiamento, contrariamente a quanto riferito dalla vittima; 3) risultanze successive sulle celle telefoniche che indicherebbero la presenza del telefono di Ricciardi a Catania poco prima dell'incendio in Modica; 4) accertamento tecnico sulle immagini di videosorveglianza che indicherebbe un autore di altezza inferiore rispetto al Ricciardi. Il ricorrente chiedeva quindi la riconsiderazione del giudizio sui gravi indizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il motivo era generico e non si confrontava compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Quanto alla barba, il Tribunale aveva spiegato che le fotografie che la mostrano erano anteriori di un giorno al fatto, sicchè non è escluso che l'indagato si fosse poi rasato; argomentazione logica che la difesa non ha specificamente confutato. Le ulteriori circostanze (accertamenti sul traffico telefonico e sull'altezza del presunto aggressore) sono emerse dopo la decisione del tribunale di riesame: tali elementi sopravvenuti non possono essere valutati in questa sede di legittimità e attengono al merito (potrebbero giustificare una richiesta di revoca o un diverso rimedio processuale). Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Decisione depositata a Roma il 21 aprile 2023.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; non è stata oggetto di specifica interpretazione giurisprudenziale nel testo se non come logica contestualizzazione del rito
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Regola sulla sintetica esposizione del motivo nel ricorso; il ricorso era formulato richiamando tale disposizione per il sommario riassunto del motivo notificato
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando emergono profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000 per la genericità e colpevolezza del ricorso
Sez. U. n. 11 dell'8 luglio 1994 (Buffa)
Giurisprudenza citata per affermare la compatibilità di una simultanea richiesta di revoca e di riesame/impugnazione: richieste distinte per natura e presupposti
Sez. 2, n. 13624 del 18 febbraio 2021 (Sconti)
Richiamata in coerenza con il principio che la richiesta di revoca non equivale a un'impugnazione e non implica acquiescenza al provvedimento cautelare
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri per valutare profili di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per impugnazioni infondate o inammissibili
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico che non si confronta puntualmente con la motivazione del giudice di merito è normalmente inammissibile in sede di legittimità: la Cassazione richiede la specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione sarebbe erronea.
- Circostanze o prove emerse dopo la pronuncia impugnata (elementi sopravvenuti) non sono normalmente valutabili in sede di impugnazione fondata sulla decisione precedente; per questi casi occorre chiedere la revoca o utilizzare gli strumenti processuali previsti per fatti nuovi.
- Discrepanze apparenti tra descrizioni testimoniali e evidenze (es. aspetto fisico, log telefonici, altezza nelle immagini) possono influenzare il giudizio di merito, ma non bastano di per sé a dimostrare l'illegittimità di un provvedimento cautelare se la difesa non dimostra concretamente perché la motivazione del giudice sarebbe illogica o irrimediabilmente contraddittoria.
- Fotografie cronologicamente anteriori al fatto possono essere spiegate (es. cambiamento dell'aspetto, rasatura) e dunque non determinano automaticamente la caduta degli indizi; la difesa deve offrire una spiegazione alternativa credibile e confrontarsi con le argomentazioni del giudice.
- Quando si raccolgono nuovi elementi probatori dopo l'adozione della misura cautelare è opportuno chiedere contestualmente la revoca o la modifica della misura e, se necessario, segnalare l'esistenza di tali elementi nei modi processualmente ammessi (istanza di revoca o nuovo ricorso), poiché la Suprema Corte non è sede per la riconsiderazione integrale del merito basata su fatti sopravvenuti.
- Esiste un rischio concreto di condanna alle spese e di applicazione di ammende per ricorsi ritenuti infondati o presentati con colpa; quindi la valutazione preventiva della solidità giuridica e fattuale del ricorso è essenziale.
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