Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/01/2016 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente non ha eseguito né depositato tempestivamente la notificazione dell'atto di appello entro il termine perentorio del 30 settembre 2015. La Commissione ha applicato la disciplina dell'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 331 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 49 del D.lgs. 546/1992, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non sono state liquidate spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani che aveva rigettato il ricorso contro un preavviso di fermo di beni mobili registrati. L'atto di appello è stato notificato soltanto all'agente della riscossione e non anche all'Agenzia delle Entrate, che aveva partecipato al primo grado. La Commissione ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio, fissando un termine perentorio per notificare l'appello anche all'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992

    Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado

    L'appello tributario deve essere notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado. Tuttavia, la violazione di tale obbligo non determina automaticamente l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, non essendo prevista una specifica sanzione.

  • Art. 331 c.p.c.

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta

    Quando l'impugnazione non è notificata a tutte le parti necessarie, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta la chiusura del giudizio.

  • Art. 49, D.lgs. 546/1992

    Consente l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sull'impugnazione, tra cui l'art. 331 c.p.c.

  • Art. 156 c.p.c.

    Nessuna nullità può essere comminata se non espressamente prevista

    L'omessa notifica dell'appello a una parte del primo grado non comporta automaticamente la nullità, se la legge non prevede espressamente tale sanzione; il vizio può essere sanato mediante integrazione del contraddittorio.

  • Cassazione, sentenza n. 14423/2010

    Ha affermato che l'omessa notificazione dell'impugnazione a una delle parti del primo grado non rende necessariamente inammissibile l'appello tempestivamente notificato alle altre parti, dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio.

  • Cassazione, sentenza n. 24089/2012

    Ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c. al processo tributario tramite il richiamo contenuto nell'art. 49 del D.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al primo grado, ma l'omissione non comporta necessariamente l'inammissibilità immediata.
  • Se manca la notifica a una parte necessaria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando un termine perentorio.
  • Il termine fissato dal giudice per l'integrazione deve essere rispettato rigorosamente: la mancata notificazione entro tale termine può comportare l'estinzione del giudizio.
  • È essenziale verificare tutte le parti costituite nel primo grado prima di notificare l'impugnazione, anche quando si controverta nei confronti sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione.
  • La mancata integrazione non è stata trattata come una semplice irregolarità sanabile oltre il termine, poiché il termine giudiziale era espressamente perentorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.