Sentenza del 11/01/2016 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente non ha eseguito né depositato tempestivamente la notificazione dell'atto di appello entro il termine perentorio del 30 settembre 2015. La Commissione ha applicato la disciplina dell'integrazione del contraddittorio prevista dall'art. 331 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite l'art. 49 del D.lgs. 546/1992, e ha dichiarato estinto il giudizio. Non sono state liquidate spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani che aveva rigettato il ricorso contro un preavviso di fermo di beni mobili registrati. L'atto di appello è stato notificato soltanto all'agente della riscossione e non anche all'Agenzia delle Entrate, che aveva partecipato al primo grado. La Commissione ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio, fissando un termine perentorio per notificare l'appello anche all'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado
L'appello tributario deve essere notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado. Tuttavia, la violazione di tale obbligo non determina automaticamente l'inammissibilità o la nullità dell'impugnazione, non essendo prevista una specifica sanzione.
Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta
Quando l'impugnazione non è notificata a tutte le parti necessarie, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta la chiusura del giudizio.
Consente l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sull'impugnazione, tra cui l'art. 331 c.p.c.
Nessuna nullità può essere comminata se non espressamente prevista
L'omessa notifica dell'appello a una parte del primo grado non comporta automaticamente la nullità, se la legge non prevede espressamente tale sanzione; il vizio può essere sanato mediante integrazione del contraddittorio.
Cassazione, sentenza n. 14423/2010
Ha affermato che l'omessa notificazione dell'impugnazione a una delle parti del primo grado non rende necessariamente inammissibile l'appello tempestivamente notificato alle altre parti, dovendosi disporre l'integrazione del contraddittorio.
Cassazione, sentenza n. 24089/2012
Ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c. al processo tributario tramite il richiamo contenuto nell'art. 49 del D.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello deve essere notificato a tutte le parti che hanno partecipato al primo grado, ma l'omissione non comporta necessariamente l'inammissibilità immediata.
- Se manca la notifica a una parte necessaria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissando un termine perentorio.
- Il termine fissato dal giudice per l'integrazione deve essere rispettato rigorosamente: la mancata notificazione entro tale termine può comportare l'estinzione del giudizio.
- È essenziale verificare tutte le parti costituite nel primo grado prima di notificare l'impugnazione, anche quando si controverta nei confronti sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione.
- La mancata integrazione non è stata trattata come una semplice irregolarità sanabile oltre il termine, poiché il termine giudiziale era espressamente perentorio.
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