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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 12302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento di € 6.093 per TARSU relativa agli anni 2009-2012 e all’abitazione della contribuente, comprensivo delle superfici di sottotetto e cantina. La CTP di Avellino, con sentenza n. 39/2016, aveva annullato l’atto; la CTR della Campania, con sentenza n. 3905 del 17 aprile 2018, pubblicata il 24 aprile 2018, aveva confermato l’esito, escludendo quelle superfici perché non abitabili o impraticabili e richiamando la normativa catastale e il regolamento comunale. L’Agente della riscossione ha proposto tre motivi, esaminati congiuntamente: violazione della disciplina TARSU e omessa considerazione della disponibilità e occupazione dei locali, anziché della loro destinazione abitativa; omessa pronuncia e motivazione sulla dedotta irrilevanza della normativa catastale; violazione di legge e vizi motivazionali per l’uso della normativa catastale e urbanistica. La Corte ha ritenuto decisivo che le superfici fossero pacificamente occupate e che la contribuente non avesse presentato la denuncia prescritta né richiesto l’esenzione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agente della riscossione, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente: l’accertamento TARSU è quindi rimasto efficace. La contribuente è stata condannata a pagare all’Agente € 1.500 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Le spese relative al Comune sono state compensate, così come quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    in materia di tassa sui rifiuti, il tributo " e' dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni "

    Il presupposto della TARSU è, in via generale, l’occupazione o detenzione dei locali, non il loro uso abitativo. Le esclusioni previste dalla legge devono tuttavia essere invocate e i relativi presupposti dimostrati secondo le modalità prescritte; nel caso deciso, le superfici erano occupate e la contribuente non aveva chiesto l’esenzione.

  • D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    sia le deroghe alla tassazione indicate dal medesimo articolo 62, comma 2, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo articolo 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione

    Le riduzioni tariffarie non spettano automaticamente per la sola esistenza della situazione di fatto che potrebbe giustificarle: il contribuente deve dedurne i presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384, commi 1 e 2

    E, poiche' non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ne' residuando questioni controverse - il Collegio decide la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo della lite fiscale.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni controverse, la Corte può decidere direttamente il merito della causa. La sentenza richiama inoltre il comma 1 per ribadire i principi di diritto applicati.

Massime di principio

  • Per la TARSU, il fatto che un locale non sia abitabile o non sia destinato ad abitazione non basta, da solo, a escluderne la tassazione: è normalmente determinante la sua occupazione o detenzione, da cui deriva una presunzione di produzione di rifiuti.
  • Le esclusioni e le riduzioni non operano automaticamente per la sola presenza delle condizioni di fatto. Il contribuente deve dedurne i presupposti nella denuncia originaria o in una denuncia di variazione e richiedere il beneficio previsto.
  • Le disposizioni catastali o urbanistiche sulla superficie e sull’abitabilità non sostituiscono, di per sé, i criteri della normativa TARSU per stabilire il presupposto del tributo.
  • Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non servono ulteriori accertamenti, può decidere direttamente la controversia nel merito, senza rinvio.

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