Cassazione Civile, Ordinanza n. 06842/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore nei confronti dell'INPS. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, rilevando che il principio di diritto applicato si era consolidato solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di una società cedente fino alla cessione di un ramo d'azienda a una cessionaria. La Corte d'appello aveva ritenuto decisivo un accordo sindacale stipulato ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, con cui i lavoratori ceduti avevano rinunciato alla solidarietà passiva della cessionaria per il TFR maturato presso la cedente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990, 2112 c.c. e 2 l. n. 297/1982, sostenendo che il fallimento della cedente era intervenuto solo dopo la cessione e quindi non ricorrevano i presupposti per l'intervento del Fondo; il lavoratore ha resistito con controricorso.
Norme richiamate
L'accordo sindacale concluso nel trasferimento d'azienda non può incidere sul regime legale dell'intervento del Fondo di garanzia, che resta regolato dalla disciplina imperativa di derivazione comunitaria.
La regola della solidarietà/continuità delle tutele nel trasferimento d'azienda non può essere derogata dalle pattuizioni private in modo da condizionare o ampliare l'obbligo del Fondo di garanzia.
È la norma di recepimento della direttiva 80/987/CEE e va letta nel senso che il Fondo garantisce solo i crediti per TFR insoddisfatti maturati nel periodo in cui l'insolvenza del datore di lavoro rende ragionevole presumere l'inadempimento.
direttiva europea 80/987/CEE
La funzione della direttiva è assicurare copertura ai crediti di lavoro rimasti insoddisfatti in conseguenza dell'insolvenza del datore di lavoro, non coprire qualunque inadempimento lavoristico.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia per il TFR presuppone che l'insolvenza o il fallimento riguardi il datore di lavoro che sia tale al momento in cui il trattamento diventa esigibile; se l'insolvenza del cedente interviene dopo il trasferimento del ramo e la prosecuzione del rapporto con il cessionario, il Fondo non è tenuto a pagare.
- L'ammissione del credito al passivo della procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non basta, da sola, a fondare il diritto all'intervento del Fondo quando non sia il soggetto insolvente rilevante al momento dell'esigibilità del TFR.
- Le pattuizioni private o sindacali con cui, nel trasferimento d'azienda, si esclude la solidarietà del cessionario non sono opponibili all'INPS e non possono alterare la disciplina legale e imperativa dell'intervento del Fondo di garanzia.
- La tutela approntata dal Fondo di garanzia ha natura pubblicistica e non può essere estesa oltre i presupposti fissati dalla legge di recepimento della disciplina unionale, evitando che accordi tra parti private aggirino la normativa imperativa.
- Quando il principio di diritto applicato in cassazione si è consolidato solo successivamente alla proposizione della domanda, possono sussistere giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
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