Cassazione Civile, Ordinanza n. 16856/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità e le affissioni pubbliche relativo all'anno 2016, emesso in relazione a iscrizioni e cartelli apposti su carrelli collocati nell'area esterna di un supermercato. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, qualificando l'area esterna come area pertinenziale rientrante nel perimetro della struttura commerciale. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che l'esenzione non potesse operare per messaggi pubblicitari collocati su carrelli non destinati a essere utilizzati esclusivamente all'interno dei locali di vendita ma circolanti all'esterno del supermercato e nel parcheggio del centro commerciale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della concessionaria, ritenendo errata la decisione della CTR sulla sussistenza dell'esenzione. Ha affermato che l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista per la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi opera solo quando il messaggio pubblicitario sia percepibile da chi si trovi già all'interno dei locali e riguardi attività esercitata nello stesso locale. Poiché nel caso concreto i carrelli pubblicitari erano collocati all'esterno del supermercato e circolavano nell'area del centro commerciale e nel parcheggio di pertinenza, la fattispecie non rientrava nell'ambito applicativo dell'esenzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare l'erronea applicazione della disciplina sull'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
art. 17, comma 1 bis, d.lgs. n. 507 del 1993
La Corte lo interpreta in senso restrittivo: l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità riguarda solo i messaggi realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita o alla prestazione di servizi, quando si riferiscono all'attività svolta negli stessi locali.
art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, d.lgs. n. 507 del 1993
"la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata"
La disposizione è letta come norma eccezionale di esenzione, applicabile solo in presenza della doppia condizione dell'ubicazione interna del messaggio e del riferimento all'attività svolta nel medesimo locale.
art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993
Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità è individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto al mezzo e al luogo di esposizione, di raggiungere un numero indeterminato di destinatari.
Massime di principio
- L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista per i messaggi realizzati all'interno dei locali di vendita o di prestazione di servizi va interpretata restrittivamente e non può essere estesa per analogia a fattispecie diverse.
- Perché operi l'esenzione, il messaggio pubblicitario deve essere collocato all'interno dei locali e deve riferirsi all'attività esercitata in quei medesimi locali; non è sufficiente la mera pertinenzialità dell'area esterna alla struttura commerciale.
- In materia di imposta sulla pubblicità, il presupposto impositivo è la potenziale diffusione del messaggio verso un numero indeterminato di destinatari in ragione del luogo di esposizione.
- La pubblicità su supporti mobili o collocati in aree esterne al punto vendita non rientra nell'esenzione se i supporti non sono destinati a essere utilizzati esclusivamente all'interno dei locali di vendita.
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