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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14315/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto assente la fase decisionale del giudizio di secondo grado e, conseguentemente, ne aveva omesso la liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione definito con sentenza del Tribunale di Roma in appello rispetto alla decisione del giudice di pace. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulle spese di lite. Con unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, nonché degli artt. 91, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe liquidato in modo omnicomprensivo le spese del doppio grado di giudizio, invece che per fasi, e avrebbe omesso di considerare la fase istruttoria nella determinazione dei compensi.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi va effettuata secondo i valori per fase, con possibilità di riduzione nei limiti previsti, tenendo conto delle caratteristiche concrete della causa.

  • d.m. n. 37/2018

    Norma richiamata come modificativa del d.m. n. 55/2014 in tema di parametri forensi.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate dal giudice che definisce il giudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere la ratio della liquidazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiesta una motivazione idonea a giustificare la decisione, anche in punto spese.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di definizione del ricorso per manifesta infondatezza/proposta del relatore.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la proposta del relatore nel procedimento in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi, il giudice deve considerare le singole fasi del giudizio effettivamente svolte e non può omettere la liquidazione di una fase processuale esistente, come quella decisionale.
  • La riduzione dei compensi entro i limiti dei parametri può essere giustificata da circostanze quali il ridotto valore della causa, la semplicità delle questioni trattate e la serialità della controversia, ma non consente di prescindere dalla corretta individuazione delle fasi da remunerare.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è fondata quando la sentenza impugnata presuppone erroneamente l'assenza di una fase processuale che invece risulta svolta, con conseguente omissione della relativa liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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