Cassazione Penale, Ordinanza n. 06457/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto pluriaggravato di furto in abitazione. Con un unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, contestando in particolare l'apprezzamento dell'individuazione fotografica. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto aspecifica e non rispettava i requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava adeguatamente gli elementi posti a base dell'eccezione e non si confrontava con il complessivo quadro indiziario valorizzato nella decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere in modo specifico le ragioni di doglianza e il loro fondamento; la censura generica, non puntualmente argomentata e non confrontata con la motivazione impugnata, è inammissibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a contestare in modo generico la valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- La deduzione di vizi motivazionali o di erronea applicazione della legge non può risolversi in una mera riproposizione di censure apodittiche sulla prova, ma deve consentire alla Corte di individuare chiaramente l'oggetto del sindacato richiesto.
Come è indicizzato
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