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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10211/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ulteriori IRPEF e addizionali. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a undici motivi, ma nel corso del giudizio depositava documentazione attestante l'adesione a una definizione agevolata relativa alla posizione controversa. L'Agenzia, preso atto della domanda di definizione agevolata e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha rilevato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 96 e che l'Agenzia stessa dava atto dell'avvenuto pagamento. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che, essendo la definizione sopravvenuta rispetto al ricorso introduttivo, non sussistevano i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 11, d.l. 24 aprile 2017, n. 96

    La definizione agevolata prevista dalla norma, se perfezionata con domanda e pagamento, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente sulla pretesa tributaria oggetto della definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sussiste quando la definizione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La disposizione è richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma nel caso concreto la Corte ne esclude l'applicazione per sopravvenuta estinzione del processo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dal pagamento di quanto dovuto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva da un evento sopravvenuto rispetto all'impugnazione, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione, è sufficiente che dagli atti emerga in modo univoco sia l'adesione alla definizione agevolata sia l'avvenuto versamento delle somme richieste.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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