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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13594/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo parzialmente l'appello cautelare, aveva sostituito nei confronti di Antonio Mangano la misura dell'obbligo di dimora con prescrizioni con quella dell'obbligo di presentazione quotidiano in relazione al reato di estorsione in concorso. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che non sarebbe stato indicato un concreto rischio di recidiva: mancherebbe la prova che al ricorrente si possano effettivamente presentare occasioni concrete e non meramente ipotetiche per commettere nuovi delitti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato l'orientamento maggioritario secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. richiede una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative basata su analisi della fattispecie concreta (modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto socio-ambientale, vicinanza temporale ai fatti), e non l'individuazione di specifiche occasioni imminenti di commissione di reati. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente, valutando la spregiudicatezza del fatto recente e la vulnerabilità della persona offesa, perciò il dato favorevole dell'incensuratezza è risultato recessivo. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato, sulla vicinanza temporale e sul contesto socio-ambientale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e alla somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in materia di trattazione orale; qui rilevata l'assenza di richiesta delle parti per il dibattimento orale e pertanto procedimento trattato con contraddittorio scritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod. dalla L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamata come base normativa per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero e per le disposizioni sulle modalità di contraddittorio scritto in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato ai fini della limitazione della motivazione del motivo di ricorso nei termini strettamente necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Per valutare il pericolo di reiterazione ai fini delle misure cautelari personali non è necessario dimostrare l'esistenza di occasioni specifiche e imminenti di commissione di nuovi reati; è sufficiente una valutazione prognostica basata su elementi concreti del caso.
  • Il giudice deve svolgere un'analisi articolata che consideri le modalità esecutive del reato, la personalità del soggetto, la vulnerabilità della persona offesa, la vicinanza temporale ai fatti e il contesto socio-ambientale: più è distante il fatto nel tempo, più l'analisi dovrà essere approfondita.
  • La presenza di stato di incensuratezza non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari se emergono elementi recenti e concreti che indicano il pericolo di reiterazione; l'elemento favorevole può risultare recessivo di fronte a condotte gravi e spregiudicate.
  • In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari devono enunciare profili giuridici rilevanti e motivati; i motivi meramente teorici o basati su interpretazioni isolate della giurisprudenza maggioritaria rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese con eventuale ammenda.
  • Quando si contesta la misura cautelare, è efficace concentrare l'impugnazione sulla carenza o sull'illogicità della motivazione sul punto specifico del pericolo di reiterazione, dimostrando l'assenza di elementi prognostici concreti ovvero l'errata valutazione degli elementi considerati dal giudice.

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