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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21715/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha applicato la declaratoria senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Asti. Dalla motivazione emerge che, in sede di appello, avevano rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Nonostante ciò, nel ricorso hanno dedotto un unico motivo, che la Corte qualifica come inammissibile perché, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello e in presenza di richiesta di pena concordata, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove, essendo la cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La rinuncia ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale, in un contesto di pena concordata, limita l'oggetto della cognizione del giudice di appello ai soli motivi non rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    In caso di rinuncia ai motivi di appello e di accoglimento della richiesta di pena concordata, il giudice di secondo grado non deve motivare espressamente sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'articolo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 599-bis, cod. proc. pen.

    La rinuncia ai motivi di gravame comporta la delimitazione dell'oggetto del giudizio di appello alle questioni residue.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Non sussiste un obbligo di motivazione sul proscioglimento quando l'impugnazione sui profili di responsabilità sia stata rinunciata.

  • art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello attinenti alla responsabilità penale nell'ambito di un accordo sulla pena, il giudice di secondo grado deve limitarsi ai motivi residui e non ha l'obbligo di rivalutare d'ufficio il merito della responsabilità.
  • Nel giudizio conseguente a rinuncia dei motivi di gravame, non è richiesta una motivazione specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o di inutilizzabilità della prova, se tali questioni non sono più devolute al giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata senza formalità di procedura quando la causa emerge ictu oculi dagli atti e dal contenuto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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