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Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III, n. 8271/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8271/2025, oggetto di ricorso per revocazione, della cui efficacia è stata chiesta la sospensione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore e paziente)

La controversia

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza del Consiglio di Stato e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi revocatori in dettaglio. In sede cautelare, la ricorrente mirava a sospendere gli effetti della sentenza, nell’ambito di una controversia riguardante una clausola di salvaguardia e i suoi effetti rispetto a una società privata e a una paziente di un Centro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato che, anche qualora fosse accolta la fase rescindente del ricorso per revocazione, appariva assai dubbio l’accoglimento della fase rescissoria, poiché, a una sommaria delibazione, le questioni controverse sembravano estranee al perimetro applicativo della clausola di salvaguardia; inoltre, l’esistenza della clausola non era stata eccepita davanti al TAR. Il Collegio ha aggiunto che, comunque, la clausola avrebbe potuto vincolare eventualmente la società, ma non la paziente del Centro, sicché il merito della sentenza impugnata non sarebbe stato comunque rimesso in discussione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente la proposizione della domanda cautelare incidentale nel giudizio di impugnazione; nel caso concreto, la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti o della loro dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità delle parti private.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, la sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza può essere negata quando, anche ipotizzando l’accoglimento della fase rescindente, risulti altamente dubbio l’esito favorevole della successiva fase rescissoria.
  • La sommaria delibazione cautelare può considerare sia la plausibile estraneità della controversia all’ambito applicativo della clausola invocata sia il fatto che tale clausola non sia stata tempestivamente dedotta nel giudizio di primo grado.
  • Una clausola di salvaguardia eventualmente vincolante per una società non è automaticamente opponibile alla paziente o all’utente del servizio; se non vincola quest’ultima, la sua invocazione non è idonea a mettere in discussione il merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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