Cassazione Penale, Ordinanza n. 13483/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito che negava il riconoscimento della continuazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. tra alcuni reati già definiti con sentenze irrevocabili. Sosteneva, in sostanza, che le condotte dovessero essere considerate unificate dal medesimo disegno criminoso. La Corte di merito aveva escluso il vincolo rilevando che i reati presupposti non erano omogenei e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, anche perché uno dei fatti risultava collegato a un evento non prevedibile al momento dell'adesione del condannato a un clan mafioso. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, richiamando il principio secondo cui, quando la continuazione è invocata in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati collegati, direttamente o indirettamente, a organizzazioni mafiose, non basta l'astratta omogeneità dei reati, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla concreta operatività e sulla continuità nel tempo, per verificare l'unicità del momento deliberativo e la sua attuazione attraverso la progressiva appartenenza a più organizzazioni o alla medesima organizzazione.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la richiesta va scrutinata alla luce dell'effettiva riconducibilità dei fatti a un unico disegno criminoso
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo per il riconoscimento della continuazione tra più reati, il giudice deve verificare in modo concreto l'unicità del disegno criminoso e non può limitarsi a constatazioni astratte di omogeneità tra i fatti.
- Quando i reati da unificare sono collegati, direttamente o indirettamente, ad ambienti mafiosi o a pluralità di sodalizi, è necessaria una specifica indagine sulla natura delle associazioni, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità temporale.
- La mera appartenenza del condannato a un'organizzazione criminale non basta, da sola, a fondare la continuazione tra tutte le condotte successive o connesse: occorre accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua effettiva attuazione nei diversi episodi.
- In sede di legittimità, il ricorso che non scalfisce la motivazione di merito sul difetto di preordinazione criminosa può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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