Cassazione Penale, Sentenza n. 32211/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna il decreto del 23/10/2021 con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul reclamo del detenuto, sottoposto al regime 41-bis, relativo al diniego dell'Amministrazione alla consegna di un paio di scarpe ricevute tramite pacco postale. L'interessato ha poi proposto ricorso per cassazione personalmente il 4/11/2021 nelle forme previste per i detenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica alla luce della modifica introdotta dalla legge n.103/2017, che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha imposto la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il PG aveva richiesto l'inammissibilità e la Corte ha richiamato la possibilità di trattare il ricorso "senza formalità di procedura" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., pur confermando l'inammissibilità.
Norme richiamate
Ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. eliminando la possibilità per imputati/condannati di proporre personalmente ricorso per cassazione; impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Norma coinvolta dalla modifica del 2017 che riguarda le modalità di proposizione dei ricorsi per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il requisito della rappresentanza tecnica per la validità della proposizione del ricorso.
Altro articolo modificato dalla legge n.103/2017 rilevante per le modalità di impugnazione in cassazione; la modifica contribuisce a escludere la proposizione personale del ricorso.
Regole sulle forme di proposizione degli atti da parte dei detenuti; il ricorrente aveva rispettato le forme previste per detenuti, ma ciò non supplisce all'obbligo di firma da parte di difensore iscritto all'albo speciale per i ricorsi in Cassazione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Prevede che il ricorso possa essere trattato senza formalità di procedura in specifiche ipotesi; la Corte ha richiamato tale norma ma ha comunque dichiarato l'inammissibilità per mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato.
Corte di Cassazione, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/2/2018) Aiello
Giurisprudenza di legittimità che distingue legittimazione a proporre il ricorso (titolarità sostanziale) dalle modalità di proposizione; afferma la necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio pratico dell'impugnazione davanti alla Corte di cassazione.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in tema di esclusione di ipotesi di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; motiva l'applicazione della sanzione pecuniaria in assenza di esonero.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 i soggetti imputati/condannati non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- Se un ricorso per cassazione è depositato personalmente da un detenuto senza la sottoscrizione del difensore abilitato, il giudice di legittimità lo dichiara inammissibile e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
- Il rispetto delle forme previste per gli atti dei detenuti (art. 123 c.p.p.) non sostituisce l'obbligo della rappresentanza tecnica richiesta per la cassazione; occorre quindi incaricare tempestivamente un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
- In caso di urgenza o di controversie su dinieghi amministrativi in materia di consegna di effetti personali (anche in regime 41-bis), è opportuno esperire prima i rimedi interni e parallelamente attivare un difensore abilitato per eventuali impugnazioni in Cassazione, per non incorrere in inammissibilità formali.
- Il giudice può, in casi particolari, trattare atti "senza formalità di procedura" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ma ciò non impedisce che venga comunque dichiarata l'inammissibilità se manca il requisito fondamentale della rappresentanza tecnica.
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