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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32211/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna il decreto del 23/10/2021 con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato "non luogo a provvedere" sul reclamo del detenuto, sottoposto al regime 41-bis, relativo al diniego dell'Amministrazione alla consegna di un paio di scarpe ricevute tramite pacco postale. L'interessato ha poi proposto ricorso per cassazione personalmente il 4/11/2021 nelle forme previste per i detenuti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica alla luce della modifica introdotta dalla legge n.103/2017, che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha imposto la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il PG aveva richiesto l'inammissibilità e la Corte ha richiamato la possibilità di trattare il ricorso "senza formalità di procedura" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., pur confermando l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. eliminando la possibilità per imputati/condannati di proporre personalmente ricorso per cassazione; impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Norma coinvolta dalla modifica del 2017 che riguarda le modalità di proposizione dei ricorsi per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile il requisito della rappresentanza tecnica per la validità della proposizione del ricorso.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Altro articolo modificato dalla legge n.103/2017 rilevante per le modalità di impugnazione in cassazione; la modifica contribuisce a escludere la proposizione personale del ricorso.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Regole sulle forme di proposizione degli atti da parte dei detenuti; il ricorrente aveva rispettato le forme previste per detenuti, ma ciò non supplisce all'obbligo di firma da parte di difensore iscritto all'albo speciale per i ricorsi in Cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Prevede che il ricorso possa essere trattato senza formalità di procedura in specifiche ipotesi; la Corte ha richiamato tale norma ma ha comunque dichiarato l'inammissibilità per mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato.

  • Corte di Cassazione, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/2/2018) Aiello

    Giurisprudenza di legittimità che distingue legittimazione a proporre il ricorso (titolarità sostanziale) dalle modalità di proposizione; afferma la necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio pratico dell'impugnazione davanti alla Corte di cassazione.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di esclusione di ipotesi di esonero dal pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende; motiva l'applicazione della sanzione pecuniaria in assenza di esonero.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103/2017 i soggetti imputati/condannati non possono più proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • Se un ricorso per cassazione è depositato personalmente da un detenuto senza la sottoscrizione del difensore abilitato, il giudice di legittimità lo dichiara inammissibile e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle somme dovute alla Cassa delle ammende.
  • Il rispetto delle forme previste per gli atti dei detenuti (art. 123 c.p.p.) non sostituisce l'obbligo della rappresentanza tecnica richiesta per la cassazione; occorre quindi incaricare tempestivamente un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
  • In caso di urgenza o di controversie su dinieghi amministrativi in materia di consegna di effetti personali (anche in regime 41-bis), è opportuno esperire prima i rimedi interni e parallelamente attivare un difensore abilitato per eventuali impugnazioni in Cassazione, per non incorrere in inammissibilità formali.
  • Il giudice può, in casi particolari, trattare atti "senza formalità di procedura" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ma ciò non impedisce che venga comunque dichiarata l'inammissibilità se manca il requisito fondamentale della rappresentanza tecnica.

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