Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45883/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise d'appello di Milano (22/11/2023) avverso la condanna in primo grado a 30 anni per omicidio e rapina. Il Procuratore generale contestava l'ermeneutica e la logica della motivazione di appello, deducendo violazioni di legge (art. 606 c.p.p. lett. b) e e)) e la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolare la negata audizione del teste Loris Huric, ritenuto chiave per l'accusa; ulteriori censure riguardavano la valutazione di varie dichiarazioni testimoniali, intercettazioni e l'aggravante della premeditazione e del concorso morale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del Procuratore generale e dichiarato inammissibili o infondati i motivi dedotti. Ha ritenuto che la Corte d'assise di appello avesse fornito una motivazione completa, logica e congrua per riformare la sentenza di primo grado e assolvere l'imputato con la formula "per non aver commesso il fatto". In particolare, la Corte di Cassazione ha confermato che: (1) il giudice d'appello poteva ritenere gli indizi insufficiente per superare il dubbio, avendo dimostrato che molti indizi erano il risultato di "atomizzazione" e duplicazioni; (2) non sussisteva obbligo di rinnovare l'istruttoria chiamando nuovamente il teste Huric, vista la valutazione di inattendibilità e la conclusione che la sua audizione non avrebbe comunque rimosso il dubbio; (3) le valutazioni sulle dichiarazioni di altri testi e sulle intercettazioni erano congrue; (4) le questioni relative a premeditazione e concorso morale sono assorbite dall'infondatezza delle censure sulla responsabilità. Conseguentemente la sentenza di appello è stata dichiarata conforme a diritto e non annullata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di appello abbia applicato correttamente le norme e non abbia violato la legge penale nella valutazione della responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma relativa a contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha verificato la presenza di motivazione esaustiva e coerente in appello e ha escluso vizi di illogicità o contraddittorietà che giustificassero la cassazione.

  • art. 603, comma 1 cod. proc. pen.

    Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ribadito che la rinnovazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non è obbligatoria quando il giudice di appello, con motivazione adeguata, ritiene superflua l'assunzione integrativa di prova (es. per inattendibilità del teste).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: il sindacato di legittimità è limitato a vizi di diritto e a macroscopiche illogicità della motivazione.
  • Il giudice d'appello che assolve non è obbligato a rinnovare automaticamente l'istruttoria dichiarativa: la rinnovazione è necessaria solo se senza di essa non è possibile decidere e ciò va motivato adeguatamente.
  • La tecnica di "atomizzazione" dell'indizio (frammentazione e duplicazione di uno stesso fatto per aumentarne l'apparente carica probatoria) è censurabile e può indurre l'appello a ritenere gli indizi insufficienti.
  • L'inattendibilità di un teste che l'accusa indica come chiave può giustificare la mancata escussione in appello, purché la decisione sia supportata da motivazione puntuale che spieghi perché la rinnovazione sarebbe inefficace.
  • Per riconoscere premeditazione e concorso morale occorrono elementi indiziari forti e non contraddetti da acquisizioni probatorie favorevoli all'imputato; se la responsabilità è dubbia, gli specifici profili aggravanti restano assorbiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.