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Ordinanza

Ordinanza n. 1191/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio e provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, notificato alla ricorrente il 16/12/2025 di non idoneità ed esclusione dal concorso per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per non aver superato la prova “corsa piana 1000 metri” e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali come da ricorso;

Giustizia amministrativa202601647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso per non aver superato la prova di corsa piana sui 1000 metri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio e il provvedimento con cui la Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del Ministero dell'Interno l'ha dichiarata non idonea ed esclusa dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, deducendo che il mancato superamento della prova di corsa piana sui 1000 metri fosse dipeso da un infortunio verificatosi durante lo svolgimento della prova. A sostegno della domanda cautelare ha prodotto documentazione sanitaria, compreso un certificato dell'Ufficio sanitario provinciale della Questura di Roma emesso nella stessa data della prova, nonché gli esiti di successivi approfondimenti diagnostici. Ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, e la riammissione alla procedura con possibilità di ripetere la prova in una sessione straordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un adeguato fumus boni iuris. In particolare, la documentazione sanitaria conferma, in questa fase sommaria, la deduzione relativa all'infortunio occorso durante la prova. Il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui un singolo infortunio verificatosi durante una prova di efficienza fisica, per la sua natura eccezionale e straordinaria, non dimostra l'inidoneità fisica del candidato, ma una temporanea inabilità. Ha inoltre ritenuto che le modalità di svolgimento delle prove debbano essere interpretate secondo ragionevolezza e che non vi sia ragione di escludere la rilevanza dell'infortunio ai fini della ripetizione della prova. L'Amministrazione è stata quindi ordinata di riammettere la ricorrente al concorso e di consentirle di svolgere le prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria, fissata in una data compatibile con il recupero dall'infortunio, certificato da un medico. Tale soluzione è subordinata alla compatibilità con comprovate e serie esigenze organizzative dell'Amministrazione qualora la condizione di infortunio si protragga eccessivamente. In alternativa, ove idoneo a contemperare le esigenze della candidata e quelle organizzative, l'Amministrazione potrà ammetterla immediatamente alle prove orali e posticipare le verifiche di efficienza fisica. La camera di consiglio per la prosecuzione è stata fissata al 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per la valutazione del fumus boni iuris e l'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 7, comma 2, del bando di concorso

    principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove

    È stato richiamato quale fondamento della possibilità di ammettere la candidata alle prove orali e posticipare le verifiche di efficienza fisica, ove ciò consenta di bilanciare le esigenze della candidata con quelle organizzative dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del Codice privacy, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018

    Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Un singolo infortunio eccezionale e straordinario verificatosi durante una prova di efficienza fisica non dimostra, di per sé, l'inidoneità fisica del candidato, ma può evidenziare una temporanea inabilità incompatibile con la valutazione definitiva di non idoneità.
  • Quando la documentazione sanitaria conferma, anche in sede cautelare, che il mancato superamento della prova fisica è stato causato da un infortunio occorso durante la prova, l'amministrazione deve considerare la possibilità di consentire la ripetizione della prova in una sessione straordinaria.
  • Le modalità di svolgimento delle prove concorsuali devono essere interpretate secondo ragionevolezza; pertanto, l'infortunio verificatosi durante una prova di efficienza fisica può assumere rilevanza ai fini della ripetizione della prova, anche se la disciplina della procedura non prevede espressamente tale ipotesi.
  • Nelle procedure concorsuali, il principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove può consentire, per contemperare le esigenze del candidato con quelle organizzative dell'amministrazione, l'ammissione anticipata a una prova orale e il posticipo della verifica di efficienza fisica, purché restino salvaguardate le esigenze organizzative documentate e serie dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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