Sentenza n. 69/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 74/2025, depositata e resa pubblica il 16.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1034/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 22.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 10.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per euro 2.500,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 74/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 aprile 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. La ricorrente ha quindi domandato la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà provvedere anche mediante il ricorso, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento adeguato e che sussistessero ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, considerando la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di utilizzazione facoltativa. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 400,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire le prescrizioni necessarie all'Amministrazione inadempiente.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre all'ipotesi di manifesta iniquità; nel caso concreto la nomina del commissario e le caratteristiche dell'inadempimento hanno giustificato il rigetto dell'astreinte.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza del giudice del lavoro, oggetto di ottemperanza, lo applicava per riconoscere sulla sorte capitale il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il supporto di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di un beneficio non viene eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un nuovo termine e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione concreta del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce una misura idonea a garantire l'esecuzione sostitutiva del giudicato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione soccombente, anche con facoltà di delega a strutture territoriali.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma può essere negata quando sussistano ragioni ostative legate alla specialità del debitore pubblico, alla complessità organizzativa e finanziaria dell'adempimento, alla presenza di vincoli di bilancio o alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- L'astreinte può essere esclusa quando, in concreto, l'esecuzione del giudicato richieda un procedimento articolato, coinvolga più amministrazioni o soggetti operativi e il ritardo sia riconducibile anche a un eccezionale contenzioso seriale, soprattutto se il beneficio da attribuire non ha funzione essenziale di sostentamento ma natura incentivante e utilizzazione facoltativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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