Cassazione Penale, Ordinanza n. 18959/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità del motivo, rilevando che l'impugnazione non instaurava un vero confronto con la motivazione della sentenza di appello, che risultava invece adeguata e logicamente argomentata in punto di responsabilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa per tentato furto aggravato. Il ricorso deduceva formalmente violazione di legge, ma secondo la Corte di cassazione il motivo era del tutto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata e non criticava puntualmente la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione quando il ricorso non si correla alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto, pur evocando una violazione di legge, è generico e non specifico, perché non si misura con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede un confronto puntuale tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure proposte, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o astratta.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione adeguata e logica sulla responsabilità dell'imputato, il ricorso che non la aggredisca in modo pertinente non può essere esaminato nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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