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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36151/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 22 ottobre 2025. Ha formulato due motivi, relativi al giudizio di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione li ha ritenuti generici e meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale; il testo non specifica i fatti della vicenda né il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i due motivi erano generici e riproponevano profili già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione ritenuta immune da vizi logici o giuridici. Ha richiamato, trattandosi di doppia conforme, anche la motivazione della sentenza di primo grado. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, al pagamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso generici che si limitano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulta che abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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