Cassazione Penale, Ordinanza n. 05639/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA, reato ritenuto integrato sulla base di accertamenti fiscali, tra cui dati estrapolati dal sistema VIES, dai quali era emersa un'evasione di imposta pari a euro 112.002,00, superiore alla soglia di punibilità. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancata assoluzione. La Corte ha rilevato che la censura non conteneva rilievi specifici contro la motivazione della sentenza impugnata e si risolveva in una critica generica, sostanzialmente riproponendo questioni già dedotte in appello e già respinte con motivazione logica e adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo assolutamente generico e privo di specificità estrinseca, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sull'omessa dichiarazione IVA e sull'evasione accertata oltre soglia. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato come fattispecie oggetto della condanna confermata in appello: omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA, rilevante quando l'imposta evasa supera la soglia di punibilità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la condanna ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli
È inammissibile il ricorso privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato, difettando la specificità estrinseca della censura.
Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo e altri
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga i medesimi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, poiché non può tradursi in una mera ripetizione di doglianze di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a formule generiche o assertive.
- La mera riproposizione in cassazione degli stessi motivi già svolti in appello e disattesi con motivazione adeguata non integra un valido motivo di ricorso, perché non denuncia un reale vizio di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi del provvedimento impugnato; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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