Cassazione Penale, Ordinanza n. 19379/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si deducevano vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla quantificazione della pena base, sostenendo che il giudice avesse determinato la pena di partenza in modo diverso da quello proposto dall'imputato e che da tale base fosse stato poi operato l'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: il giudice di merito aveva comunque applicato la pena concordata tra le parti, pur partendo da una pena base diversa da quella indicata dal prevenuto. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso di specie la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento e la Corte ha rilevato che la pena applicata era quella concordata.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, la doglianza sulla quantificazione della pena è infondata se il giudice ha comunque recepito il contenuto dell'accordo tra le parti, anche quando abbia utilizzato una diversa indicazione della pena base.
- La censura per vizio di motivazione o violazione di legge è manifestamente infondata quando investe non la difformità dell'accordo, ma solo il criterio interno seguito dal giudice per arrivare alla pena concordata, senza incidere sul risultato finale pattuito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa d'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità esclude l'applicazione del criterio esimente rispetto alla sanzione economica accessoria.
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