Sentenza n. 2839/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale, approvati dalla ASL NA 1 Centro con delibera n. 2025 del 31 ottobre 2025, pubblicati sulla G.U.C.E. il 7 novembre 2025 e sulla PVL/ANAC il 10 novembre 2025, nonché sulla piattaforma SIAPS/SORESA, avente ad oggetto “Servizi per l'affidamento delle prestazioni dei servizi psicosociali e di riabilitazione nell’ambito degli interventi socio-sanitari per il Dipartimento Dipendenze, U.O.C. Assistenza Anziani per RSA A e Centri Diurni e U.O.C. Monitoraggio e Attività di Riabilitazione Accreditata per RSA H”, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera di indizione della gara, la determina a contrarre ed ogni altro atto, comunque, lesivo per la società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare, capitolato speciale e atti connessi relativi a una gara per l'affidamento di servizi psicosociali e di riabilitazione socio-sanitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti di indizione e disciplina della gara, compresi bando, disciplinare, capitolato speciale, delibera di indizione, determina a contrarre e ulteriori atti presupposti e consequenziali, relativi all'affidamento di servizi psicosociali e di riabilitazione per strutture e unità operative dell'ASL. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva annullato in autotutela gli atti di gara, determinando la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha inoltre riferito di avere anticipato € 500,00 per le spese del verificatore nominato dal Tribunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento in autotutela degli atti di gara da parte dell'ASL. Ha regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, condannando l'amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente € 2.000,00 per onorari, oltre accessori e contributo unificato se versato. Ha inoltre posto definitivamente a carico dell'amministrazione le spese di verificazione, già sostenute dalla ricorrente, per € 500,00.
Norme richiamate
La parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’ASL annullato in autotutela gli atti di gara.
La sopravvenuta rimozione degli atti impugnati da parte dell'amministrazione giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati nel corso del giudizio, facendo venir meno l'oggetto della controversia, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, le spese possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha rimosso l'atto contestato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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