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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17271/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bonanno era stato condannato per il reato di cui all'art.95 T.U. 30/05/2002 n.115 (TUSG), in relazione all'art.76, comma 1 TUSG, per avere, con istanza del 02/02/2018 per il patrocinio a spese dello Stato, dichiarato falsamente un reddito familiare di € 3.000,00 mentre il reddito reale del nucleo risultava € 22.802,00; la condotta era ritenuta aggravata dall'avvenuta concessione del beneficio. In cassazione Bonanno ha dedotto, tra l'altro, che l'istanza era ab origine inammissibile (per trattarsi di reati tributari per cui il beneficio era escluso e/o per mancata indicazione della dichiarazione dei redditi prevista dall'art.79 lett. c) TUSG), cosicché la presunta falsità era inidonea a integrare il reato; ha altresì dedotto vizio di motivazione sulla mancata valutazione del dolo e la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Ha ritenuto infondato il motivo di prescrizione (in ragione della sospensione del corso della prescrizione applicabile ratione temporis secondo l'art.159 cod. pen. e la relativa normativa transitoria). Sul punto centrale, i giudici hanno concluso che la domanda di ammissione era ab origine giuridicamente inidonea (presentata in procedimento per reati tributari per i quali il patrocinio era escluso e, inoltre, priva della dichiarazione IRPEF richiesta dall'art.79 lett. c) TUSG), per cui la falsità dichiarata era priva di idoneità causale ad ingannare l'autorità: trattandosi di "falso inidoneo", mancava il nesso offensivo e l'elemento soggettivo necessario; dunque non si è configurato il reato di cui all'art.95 TUSG. Conseguentemente annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico sulle spese di giustizia) - art.95

    La norma punisce le false indicazioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio; la Corte ha interpretato che la falsità è penalmente rilevante solo se idonea, almeno astrattamente, ad incidere sull'ammissione dell'istanza (non rileva se la dichiarazione è ab origine inidonea a produrre effetti)

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.76, comma 1

    Riflette il criterio di riferimento per la verifica dei redditi ai fini dell'ammissione; la Corte ha richiamato che l'attestazione deve basarsi sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata e che l'assenza di tale dichiarazione rende l'istanza inammissibile

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (TUSG) - art.79, lett. c)

    Stabilisce requisiti formali dell'istanza (tra cui la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF); la Corte ha ritenuto che la mancanza di tale requisito determina l'inammissibilità dell'istanza e, quindi, l'inidoneità del falso a integrare il reato

  • Codice Penale - art.159 (sospensione del corso della prescrizione)

    Applicata la disciplina transitoria vigente ratione temporis (legge 103/2017 e successive modifiche): la sospensione ha impedito il decorso integrale dei termini di prescrizione al momento della sentenza d'appello, rendendo infondato il motivo relativo alla estinzione per prescrizione

  • Codice Penale - art.131-bis

    La Corte ha osservato che la possibile causa di non punibilità per particolare tenuità o scenari similari non era decisiva nel caso concreto, atteso che il profilo sostanziale era l'inesistenza del reato per inidoneità della condotta

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n.6591/2008 e successivi arresti)

    Riferimento alla linea interpretativa che richiede idoneità astratta della falsità a incidere sull'ammissibilità dell'istanza; la Corte ha applicato e specificato questo principio, escludendo rilevanza penale quando l'istanza era ab origine inammissibile

Massime di principio

  • La falsità nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato integra il reato solo se è idonea, almeno astrattamente, ad incidere sull'ammissione dell'istanza; se l'istanza è ab origine inammissibile (per legge o per mancanza di requisiti formali obbligatori), il falso è "inidoneo" e non punibile
  • Il giudice deve valutare la rilevanza penale non solo in termini formali ma anche sostanziali: verificare il nesso di offensività e l'idoneità causale della condotta rispetto al bene tutelato (veridicità delle autocertificazioni e corretto funzionamento della procedura amministrativa)
  • In caso di contestazione sulla prescrizione occorre applicare le disposizioni transitorie e le sospensioni del corso della prescrizione vigenti ratione temporis; non sempre il decorso del termine è calcolato secondo regole semplici
  • La mancanza della dichiarazione dei redditi richiesta dall'art.79 lett. c) TUSG comporta l'inammissibilità dell'istanza: l'assenza di elementi essenziali rende la dichiarazione successiva priva di potenzialità ingannatoria
  • Sul piano dell'elemento soggettivo, se il dichiarante non poteva ragionevolmente aspettarsi che la dichiarazione producesse effetti (per inammissibilità), può mancare il dolo necessario alla configurazione del reato
  • La valutazione di eventuali cause di non punibilità (es. art.131-bis) è comunque subordinata a una preliminare accertamento della tipicità e dell'idoneità offensiva della condotta

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