Cassazione Civile, Ordinanza n. 28285/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicando l'art. 391, comma 4, c.p.c. in difetto di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, con liquidazione di euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
Esito
Favorevole al resistente (controricorrenti)
La controversia
Il giudizio di legittimità riguardava una controversia successoria decisa dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza n. 1141/2018. Nel corso del procedimento in Cassazione è intervenuto il decesso del ricorrente originario; le eredi si sono costituite e hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. Non emergono dal testo altri motivi di ricorso sostanziali, perché l'ordinanza si fonda esclusivamente sulla rinuncia e sulla regolazione delle spese in mancanza di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
Norme richiamate
le spese vanno poste a carico di parte ricorrente, in mancanza di accettazione della rinuncia
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e le spese processuali gravano sulla parte ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando non risulti l'accettazione della controparte.
- In mancanza di accettazione della rinuncia, le spese processuali vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da rinuncia, la Corte non esamina il merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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