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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07151/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale del 5 marzo 2015 che aveva dichiarato improponibile la domanda di arbitrato proposta dal consorzio, ritenendo nulla la clausola compromissoria stipulata nel 1996, perché la lite era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'art. 5 l. n. 1034/1971 precludeva allora la compromettibilità ad arbitri. Il consorzio ha impugnato il lodo davanti alla corte d'appello deducendo: (i) nullità del lodo per difetto di terzietà di un arbitro, legato da rapporto professionale con la controparte; (ii) nullità del lodo per avere il collegio deciso in rito anziché nel merito, sostenendo che l'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 fosse interpretativo o comunque processuale e quindi applicabile anche a clausole anteriori. La corte d'appello ha respinto l'impugnazione. In cassazione il consorzio ha articolato quattro motivi: violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 per negata retroattività e per erronea qualificazione della norma; nullità della sentenza per motivazione apparente; nullità per anomalia motivazionale sul rigetto del motivo relativo alla nomina dell'arbitro incompatibile, assumendo che la scoperta del vizio fosse avvenuta solo in coincidenza con la sottoscrizione del lodo; contraddittorietà della motivazione sulla statuizione di assorbimento/infondatezza delle censure ex art. 829, comma 1, n. 10, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che l'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 non ha efficacia retroattiva e non sana la nullità originaria delle clausole compromissorie stipulate quando vigeva il divieto dell'art. 5 l. n. 1034/1971; ha dichiarato infondato il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, non presentava alcuna anomalia rilevante ex art. 132 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e comunque non denunciava una reale motivazione apparente; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la corte d'appello aveva chiaramente fondato il proprio decisum sulla radicale carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale, con conseguente assorbimento delle ulteriori argomentazioni ex art. 829 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, L. n. 1034/1971

    nel regime previgente precludeva il deferimento ad arbitri delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la nullità della clausola compromissoria va valutata alla luce della disciplina vigente al momento della stipula.

  • art. 6, comma 2, L. n. 205/2000

    non ha efficacia retroattiva e non sana l'originaria invalidità delle clausole compromissorie stipulate sotto il vigore dell'art. 5 l. n. 1034/1971; incide sulla validità/efficacia del compromesso e della clausola compromissoria come questione di merito.

  • art. 806 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di sostenere la compromettibilità della controversia, ma la Corte non ne ricava una regola diversa rispetto alla disciplina speciale applicabile ratione temporis.

  • art. 829, primo comma, n. 2), c.p.c.

    il motivo relativo al difetto di terzietà dell'arbitro è stato ritenuto tardivo, poiché la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio arbitrale appena conosciuto il vizio e comunque prima della sottoscrizione del lodo, se ancora possibile.

  • art. 829, primo comma, n. 10), c.p.c.

    le doglianze sulla pronuncia in rito sono state reputate infondate/assorbite perché la nullità della clausola compromissoria comportava la carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte distingue tra violazione di legge e vizi motivazionali, escludendo che le censure del ricorrente integrino una reale anomalia motivazionale o un errore di diritto.

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera sinteticità o l'asserita insufficienza.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • art. 54, D.L. n. 83/2012

    ha determinato la riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • artt. 2, 3, 24, 41, 42 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte li considera inammissibili e infondati nel contesto della decisione.

  • art. 5 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità immediata della disciplina sopravvenuta, ma la Corte esclude che la questione attenga alla giurisdizione in senso stretto; si tratta invece di validità del compromesso e della clausola compromissoria.

Massime di principio

  • La validità di una clausola compromissoria va valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua stipula; una norma sopravvenuta che ampli la compromettibilità non sana, in assenza di espressa previsione, l'originaria nullità della clausola.
  • Quando la devoluzione ad arbitri è preclusa dalla legge vigente al momento del patto, la clausola compromissoria è radicalmente inefficace e gli arbitri difettano di potestas iudicandi; ne consegue che essi possono soltanto prendere atto del difetto di potere e pronunciare in rito.
  • L'eccezione di nullità del lodo per difetto di terzietà dell'arbitro va dedotta tempestivamente nel corso del giudizio arbitrale, non potendo essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione se la parte aveva ancora la possibilità di farlo prima della sottoscrizione del lodo.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia estrema della motivazione; non sono censurabili in cassazione la mera sinteticità, l'insufficienza argomentativa o la pretesa diversa lettura delle difese di merito.
  • La doglianza che mira a ottenere una rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito non integra un vizio denunciabile come anomalia motivazionale, se la sentenza impugnata espone una ratio decidendi chiara e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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