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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9892/2020 del 27/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (importatore)

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento e rettifica e il contestuale atto di irrogazione delle sanzioni, con cui l'Amministrazione doganale contestava l'indebita esenzione dai dazi antidumping e compensativi per importazioni, effettuate tra febbraio e aprile 2010, di polietilene tereftalato (PET) di provenienza indiana. Le partite erano state ordinate da una società con sede a Londra, fatturate dalla produttrice indiana a tale società e poi rivendute e fatturate, con maggiorazione del prezzo, alla contribuente italiana; la consegna era avvenuta in Italia. La CTP di Ancona aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR delle Marche, con sentenza n. 339/2017 depositata il 13 giugno 2017, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione. Quest'ultima ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e n. 193/2007. Secondo la ricorrente, l'esenzione presupponeva che la merce fosse non solo fatturata e spedita all'impresa comunitaria importatrice, ma anche materialmente consegnata alla stessa; la consegna a un'impresa terza che provvedesse allo sdoganamento avrebbe configurato una triangolazione non consentita e avrebbe reso quest'ultima l'effettiva importatrice. L'Amministrazione sosteneva inoltre che la clausola DDP regolasse soltanto la ripartizione di rischi e spese e richiamava le dichiarazioni doganali, nelle quali la contribuente figurava come destinataria. La CTR aveva invece ritenuto che la società londinese fosse l'importatrice e che la consegna in Italia, anziché nel Regno Unito, non facesse venir meno l'esenzione.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha interpretato gli artt. 2 dei Regolamenti (CE) n. 192/2007 e n. 193/2007 nel senso che l'esenzione richiede la fatturazione e la spedizione diretta dall'impresa produttrice all'importatore comunitario, ma non anche la consegna materiale della merce presso quest'ultimo. Il destinatario della spedizione può chiedere che la consegna avvenga in un luogo diverso dal proprio stabilimento o magazzino; la verifica, in concreto, dell'identità dell'importatore e della sussistenza dei presupposti dell'esenzione spetta al giudice di merito. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano accertato che la merce era stata fatturata e spedita alla società londinese, che l'aveva poi rivenduta alla contribuente, escludendo una triangolazione illecita e l'importazione da parte della società italiana. La diversa ricostruzione dell'Amministrazione investiva tale accertamento di fatto; anche considerata come censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risultava inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., poiché la sentenza di appello aveva confermato quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione e i documenti invocati non erano stati specificamente allegati né ne era stata indicata l'esatta collocazione processuale. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 25.000, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 2 Reg. (CE) n. 192/2007

    Condizione, pertanto, per l’esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese “invoiced and shipped”) da una di tali imprese all’importatore comunitario. Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l’interpretazione letterale dei citati Regolamenti non richiede, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all’importatore avente sede nell’Unione Europea debba anche essergli materialmente consegnata.

    L'esenzione dipende dalla fatturazione e spedizione diretta dall'impresa produttrice all'importatore comunitario; non è richiesto che la merce sia materialmente consegnata presso l'importatore.

  • art. 2 Reg. (CE) n. 193/2007

    Condizione, pertanto, per l’esenzione daziaria è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione (nel testo in lingua inglese “invoiced and shipped”) da una di tali imprese all’importatore comunitario. Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l’interpretazione letterale dei citati Regolamenti non richiede, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all’importatore avente sede nell’Unione Europea debba anche essergli materialmente consegnata.

    Anche ai fini di questa disposizione, la consegna materiale all'importatore non costituisce un requisito ulteriore rispetto alla fatturazione e spedizione diretta.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Ne consegue che il motivo, quand’anche interpretabile come volta a denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulterebbe inammissibile sia ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. – già entrato in vigore alla data di proposizione dell’appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) -, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto fondato su documenti (il DAU, il contratto stipulato fra Europolycom ed Asaplast) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicata l’esatta collocazione processuale.

    La censura che, pur prospettata come violazione di legge, contesta l'accertamento di fatto può essere ricondotta al vizio di cui al n. 5, ma è inammissibile nei limiti processuali indicati dalla Corte.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Ne consegue che il motivo, quand’anche interpretabile come volta a denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulterebbe inammissibile sia ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. – già entrato in vigore alla data di proposizione dell’appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) -, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto fondato su documenti (il DAU, il contratto stipulato fra Europolycom ed Asaplast) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicata l’esatta collocazione processuale.

    La disposizione è applicabile anche al ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale, nei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Ne consegue che il motivo, quand’anche interpretabile come volta a denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risulterebbe inammissibile sia ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. – già entrato in vigore alla data di proposizione dell’appello ed applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) -, sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto fondato su documenti (il DAU, il contratto stipulato fra Europolycom ed Asaplast) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e di cui non è stata indicata l’esatta collocazione processuale.

    Il motivo fondato su documenti è inammissibile se questi non sono specificamente allegati al ricorso e non è indicata la loro esatta collocazione processuale.

Massime di principio

  • Quando una disciplina unionale subordina un'esenzione daziaria alla fatturazione e spedizione diretta della merce dall'impresa produttrice all'importatore dell'Unione, tale requisito non implica, in assenza di una previsione ulteriore, che la consegna materiale debba avvenire presso l'importatore.
  • La spedizione e la consegna sono nozioni distinte: l'importatore destinatario della spedizione può richiedere che la merce sia consegnata in un luogo diverso dal proprio stabilimento o dai propri magazzini.
  • La verifica in concreto dell'identità dell'importatore e della sussistenza dei presupposti fattuali per l'esenzione è riservata al giudice di merito.
  • La censura che, sotto la veste della violazione o falsa applicazione di legge, mira a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito non può essere accolta come censura interpretativa; se ricondotta al vizio motivazionale, soggiace ai relativi requisiti di ammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione fondato su documenti deve specificarli e indicarne l'esatta collocazione processuale, a pena di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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