Cassazione Penale, Ordinanza n. 12441/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze resa in sede di rinvio, che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per diffamazione. Il rinvio seguiva un precedente annullamento della Cassazione limitato al trattamento sanzionatorio, perché la motivazione della precedente decisione era stata ritenuta illogica nella parte in cui aveva valorizzato, per applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria, la commissione del fatto mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari per fatti non ancora definitivamente accertati. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente applicato la pena detentiva, richiamando i precedenti penali, la gravità del fatto consistente nella diffamazione dei Carabinieri tramite Facebook, con maggiore diffusione delle espressioni offensive, e la violazione delle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorso ha censurato la decisione per asserita mancanza di motivazione sulle ragioni dell'applicazione della pena detentiva, sostenendo in sostanza che la Corte d'appello non avesse adeguatamente spiegato il mantenimento del trattamento sanzionatorio più afflittivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse apparente né mancante, poiché il giudice di rinvio aveva indicato in modo sufficiente gli elementi posti a base della conferma della pena detentiva: precedenti penali dell'imputato, gravità della diffamazione commessa tramite Facebook con maggiore capacità diffusiva dell'offesa, e commissione del fatto in violazione degli arresti domiciliari. La Corte ha inoltre rilevato che nel giudizio di rinvio il giudice conserva il potere di valutare nuovamente i dati di fatto nei limiti del devolutum. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del reato di diffamazione per il quale vi era stata condanna.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito conserva il potere di riesaminare i dati di fatto rilevanti ai fini della decisione, purché nel perimetro tracciato dalla pronuncia rescindente.
- La motivazione sulla scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria è sufficiente quando dia conto, in modo non apparente, degli elementi concreti valorizzati dal giudice, come precedenti penali, gravità del fatto e modalità di commissione.
- La doglianza di difetto di motivazione è inammissibile quando si risolva in una critica generica e non confrontata con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La diffamazione commessa tramite social network può essere valutata più gravemente in ragione della maggiore diffusione dell'offesa rispetto a mezzi di comunicazione meno ampi.
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