Cassazione Penale, Ordinanza n. 09076/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per i reati ascritti perché estinti per prescrizione. Il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per non avere disposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che non risultavano acquisiti elementi sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico: non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esaminato l'eventuale obbligo di proscioglimento immediato ex art. 129, comma 2, c.p.p. ed escluso che dagli atti emergesse in modo evidente la non colpevolezza, osservando che l'imputato era reo confesso e che l'appello riguardava solo il trattamento sanzionatorio, con responsabilità ormai definitivamente accertata in primo grado.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamando la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Resta ferma la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione pronunciata dalla Corte d'appello, senza proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
non risultando acquisiti elementi sufficienti per fondare un giudizio di colpevolezza
Il proscioglimento immediato è imposto solo se dagli atti emerge con evidenza la non colpevolezza; in mancanza di tale evidenza, anche in presenza di estinzione del reato, non vi è obbligo di proscioglimento nel merito.
condanna ... al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la mancanza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che invochi l'obbligo di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare elementi atti a dimostrare l'evidenza della non colpevolezza.
- L'obbligo di proscioglimento immediato per causa di non punibilità o estinzione del reato opera solo quando dagli atti risulti in modo immediato e incontrovertibile una causa di merito favorevole all'imputato; in difetto, la declaratoria di estinzione del reato può essere pronunciata senza proscioglimento nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o aspecificità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la sua colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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