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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05528/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici che avevano frequentato scuole di specializzazione post lauream senza percepire remunerazione hanno convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, ritenendo tempestivamente interrotta la prescrizione decennale con diffida del 6 aprile 2009. La Corte d'appello ha confermato la decisione, escludendo l'applicabilità dell'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011 ai fatti anteriori e ritenendo quindi operante la prescrizione decennale. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione/falsa applicazione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011, dell'art. 11 preleggi e dell'art. 252 disp. att. c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale introdotta nel 2011 dovesse applicarsi anche alla fattispecie, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, e che i crediti fossero ormai prescritti poiché la successiva interruzione era intervenuta solo il 3 marzo 2017. Era stata anche sollevata un'eccezione di irricevibilità/inammissibilità/improcedibilità del ricorso nei confronti di uno dei controricorrenti per asserita nullità della notifica, ma la Corte l'ha respinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla notifica nei confronti di uno dei controricorrenti, qualificando al più il vizio come nullità sanata dalla costituzione in giudizio. Nel merito, ha affermato che l'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011, in combinato con l'art. 252 disp. att. c.c., impone l'applicazione della prescrizione quinquennale al diritto al risarcimento per tardiva attuazione di direttive comunitarie quando, alla data del 1° gennaio 2012, residuasse al termine decennale precedente un periodo superiore a cinque anni. Poiché i medici avevano interrotto la prescrizione con diffida del 6 aprile 2009 e non l'avevano più interrotta nel quinquennio 1° gennaio 2012 - 1° gennaio 2017, il credito risultava prescritto. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato le domande risarcitorie originarie, compensando integralmente le spese di tutti i gradi per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato solo come base del ricorso cumulativo introduttivo del giudizio di primo grado.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel contesto dell'istanza di rimessione in termini depositata in appello.

  • art. 293 c.p.c.

    richiamato per evidenziare la tardività degli atti difensivi depositati dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione degli atti richiamati anche nel controricorso quando vengano dedotti fatti processuali esterni e successivi al ricorso.

  • art. 370, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per estendere al controricorso l'onere di specifica indicazione degli atti.

  • art. 291 c.p.c.

    la nullità della notificazione è stata ritenuta sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione dell'intimato.

  • art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011

    stabilisce che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie è quinquennale e decorre dal momento in cui il fatto si è verificato; la Corte ne afferma l'applicazione ai rapporti ancora pendenti secondo i criteri di cui all'art. 252 disp. att. c.c.

  • art. 11 preleggi

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irretroattività della norma; la Corte non aderisce alla tesi della norma interpretativa proposta dalla controparte e applica il criterio transitorio dell'art. 252 disp. att. c.c.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    usato come criterio per applicare la riduzione del termine di prescrizione ai rapporti in corso: se alla data del 1° gennaio 2012 residuava al termine decennale più di cinque anni, opera il termine quinquennale dal 1° gennaio 2012.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato come disciplina della prescrizione quinquennale applicabile al diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione di direttive comunitarie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio, nelle motivazioni, ai precedenti di legittimità già consolidati.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito rigettando le domande originarie.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione di direttive comunitarie soggiace alla prescrizione quinquennale introdotta dall'art. 4, comma 43, l. n. 183/2011, applicata secondo il criterio transitorio dell'art. 252 disp. att. c.c.: se al 1° gennaio 2012 il residuo del precedente termine decennale supera cinque anni, il nuovo termine quinquennale decorre da tale data.
  • Ai fini della prescrizione, non rileva che il fatto generatore del danno o il danno si siano verificati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, quando la norma transitoria impone l'applicazione del termine ridotto ai rapporti ancora pendenti.
  • Quando la prescrizione sia stata validamente interrotta prima dell'entrata in vigore della norma sopravvenuta, dalla successiva interruzione resta applicabile il termine quinquennale se il rapporto rientra nel regime transitorio sopra descritto.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione dell'intimato; l'inesistenza della notifica è configurabile solo in casi estremi di mancanza degli elementi essenziali dell'attività notificatoria, mentre ogni altra difformità dal modello legale ricade nella nullità.
  • Nel giudizio di legittimità, l'onere di specifica indicazione degli atti richiamati opera anche nel controricorso quando esso introduca fatti processuali esterni e successivi al ricorso, potenzialmente idonei a incidere sulla validità o efficacia dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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