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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40672/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, indagati per più delitti tra cui truffe alle compagnie assicurative (art. 642 c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.), impugnano l'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro di consistenti somme e di prodotti finanziari. La difesa sostiene che i prodotti finanziari acquistati con le liquidità derivate dalle frodi costituiscono il profitto delle frodi stesse e non possono essere assoggettati a duplice vincolo (come profitto del reato presupposto e contemporaneamente come prodotto dell'autoriciclaggio); chiede quindi che l'ablazione sia limitata all'ammontare degli onorari o delle somme indebitamente percepite.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, richiedendo una motivazione integrativa. Ha precisato i principi di diritto: il "profitto" è il vantaggio economico immediato e diretto derivante dalla condotta illecita e richiede nesso causale diretto; il "prodotto" è il frutto della condotta (risultato) e comprende i beni acquisiti tramite il reimpiego delle utilità illecite. Ne consegue che i titoli e gli altri beni acquistati con i proventi delle frodi sono sequestrabili come prodotto dell'autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-quater c.p., mentre il profitto dell'autoriciclaggio è costituito dalle utilità ulteriori eventualmente realizzate tramite l'investimento (es. interessi, utili, plusvalenze). La Corte ha altresì chiarito che non è ammessa una duplicazione del vincolo: l'ammontare del sequestro non può superare la somma complessiva dei profitti (quelli dei reati presupposto e quelli eventualmente realizzati dal reato derivato) e il giudice del riesame deve esplicitare i nessi logici e cronologici che collegano i singoli beni alle condotte contestate e motivare il computo delle somme.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen. (truffa)

    I proventi immediati ricavati dalle frodi (onorari, liquidazioni percepite) costituiscono il "profitto" del reato: vantaggio economico direttamente e causalmente derivato dalla condotta illecita.

  • art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)

    Il reato consiste nell'impiego, nella sostituzione o nel trasferimento in attività economiche/finanziarie di beni o utilità provenienti da delitto; l'illecito presupposto di reimpiego integra il reato derivato.

  • art. 648-quater cod. pen. (confisca del prodotto del reato)

    I beni acquisiti attraverso il reimpiego dei proventi illeciti costituiscono il "prodotto" del reato di autoriciclaggio e sono suscettibili di confisca e pertanto di sequestro preventivo; il sequestro deve comunque rispettare il divieto di doppia ablazione e il limite complessivo dei profitti.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "profitto" (vantaggio economico immediato e direttamente collegato alla condotta illecita) e "prodotto" (frutto derivante dall'impiego/reinvestimento di quel profitto).
  • I beni acquistati con proventi illeciti possono essere sequestrati come prodotto dell'autoriciclaggio; non sono automaticamente contemporaneamente "profitto" del reato presupposto nella misura di tutto il loro valore, salvo prova del nesso diretto richiesto.
  • Il profitto dell'autoriciclaggio è costituito dalle utilità ulteriori conseguenti all'investimento (interessi, dividendi, plusvalenze), non dall'intero valore dei beni riacquistati salvo diverso e chiaro nesso causale.
  • Non è permessa una doppia ablazione sullo stesso valore: il sequestro complessivo non può superare la somma dei profitti complessivamente realizzati (profitto dei reati presupposto più eventuali utilità generate dal reato derivato).
  • Il giudice che dispone il sequestro deve motivare con precisione il nesso logico e cronologico tra le singole condotte illecite e i beni sequestrati e spiegare il metodo di computo adottato per evitare duplicazioni o sovrastime.
  • Se un bene può essere inquadrato in più categorie giuridiche (es. profitto e prodotto), la legge consente di sequestrarlo per uno o l'altro motivo, ma occorre evitare che lo stesso valore sia apprensato due volte.

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