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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31900/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un ente locale aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per maggiore IMU relativa all'anno 2012, fondato anche su una rendita catastale rideterminata dall'Ufficio rispetto a quella indicata dal contribuente tramite procedura DOCFA. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che per un immobile esisteva già una sentenza passata in giudicato favorevole e, dall'altro, che per gli altri immobili la nuova rendita non gli era mai stata notificata e quindi non poteva essergli opposta. In cassazione ha dedotto due motivi: nullità della sentenza d'appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR deciso su una questione non prospettata; violazione dell'art. 74 L. n. 342/2000 e degli artt. 24 e 53 Cost., perché la CTR aveva ritenuto efficace la rettifica catastale pur in mancanza di previa notifica separata, ritenendo sufficiente la notifica dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la questione della notificazione della nuova rendita era stata introdotta già nel giudizio di merito dal contribuente stesso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notifica dell'avviso di accertamento non equivale alla previa notificazione del provvedimento di attribuzione o rettifica della rendita catastale richiesta dall'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 342 c.p.c. per denunciare la asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per contestare una pronuncia su questione non devoluta dalle parti.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa pronuncia ultra o extra petita nel giudizio di appello.

  • art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000

    La Corte interpreta la norma nel senso che gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione, che costituisce presupposto di efficacia e condizione necessaria per utilizzare la nuova rendita ai fini impositivi.

  • art. 74, comma 3, L. n. 342 del 2000

    Richiamato per evidenziare che il legislatore ha previsto espressamente, solo per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999 non ancora recepiti, che l'atto impositivo valga anche come notificazione della rendita.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della decisione che aveva considerato efficace una rendita non notificata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza contro l'utilizzo fiscale di una rendita non previamente notificata.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 impone che l'atto attributivo o modificativo della rendita catastale sia previamente notificato, poiché la notificazione è presupposto di efficacia della rendita ai fini dell'individuazione della base imponibile.
  • La notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione non può surrogare, per gli atti formati dopo il 1° gennaio 2000, la distinta notificazione del provvedimento di variazione della rendita catastale.
  • Solo per gli atti di attribuzione o modifica della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in atti impositivi opera l'espressa previsione legislativa secondo cui l'atto impositivo vale anche come atto di notificazione della rendita.
  • Se il contribuente ha presentato un DOCFA e l'amministrazione utilizza una rendita diversa da quella proposta, la nuova rendita deve essere notificata prima di poter essere posta a base dell'accertamento tributario.
  • La denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata se la questione decisa dal giudice di merito era stata comunque introdotta nel processo dalla stessa parte che poi la contesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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