Cassazione Penale, Ordinanza n. 04303/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due coimputati, condannati dalla Corte d'appello di Bari con sentenza del 15/11/2024, che hanno proposto ricorso per cassazione. Dai passaggi riportati emerge che i ricorrenti contestavano: (1) l'affermazione della responsabilità penale di entrambi, deducendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e delle modalità esecutive; (2) vizi di motivazione, sostenendo difetti, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; (3) per uno dei due ricorrenti, anche il travisamento del fatto e una diversa valutazione di attendibilità e rilevanza delle prove, con riferimento alla ricostruzione dell'aggressione alla vittima. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che i motivi tendevano a ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti e una rivalutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito, mentre la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente, coerente e priva di vizi logici o giuridici. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il limite del giudizio di legittimità, escludendo che la cassazione possa procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove valutati dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La motivazione della sentenza impugnata viene ritenuta adeguata, lineare e coerente, dunque immune dai vizi denunciati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del fatto o delle prove sotto il profilo della mera contrapposizione a una diversa lettura del compendio probatorio.
- Le censure che, sotto l'apparenza di vizi motivazionali o travisamento del fatto, mirano a ottenere una nuova ricostruzione storica della vicenda sono inammissibili se la sentenza di merito espone una motivazione логicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Il travisamento del fatto non può essere utilizzato per sovrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali, quando la motivazione impugnata dia conto in modo puntuale delle ragioni della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →