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Ordinanza

Ordinanza n. 3268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l’inserimento in graduatoria e l’assegnazione a un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, inserito in graduatoria in applicazione delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 dopo avere conseguito la sufficienza in almeno una delle tre materie d’esame, contestava l’assegnazione all’Università degli Studi di Sassari anziché all’Università degli Studi di Firenze, indicata come prima scelta. Deduceva il pregiudizio derivante dalla notevole distanza dalla città di residenza, sotto il profilo logistico, economico e personale, nonché la lesione delle esigenze di continuità didattica connesse alla sede frequentata durante il cosiddetto semestre filtro. L’appello cautelare investiva anche la condanna alle spese disposta dal TAR nella fase cautelare di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR fosse ampiamente motivata e resistesse alle censure formulate. La domanda cautelare è stata comunque esaminata soprattutto sotto il profilo del periculum in mora, ritenuto indispensabile per la concessione della tutela cautelare. Il Collegio ha escluso l’esistenza di un pregiudizio esiziale nelle more della decisione di merito, poiché l’appellante risultava utilmente immatricolato, sebbene presso un ateneo diverso dalla prima scelta. Nel bilanciamento degli interessi, l’eventuale accoglimento della misura avrebbe potuto pregiudicare le prerogative organizzative dell’università e, almeno in linea di principio, la complessiva tenuta del sistema nazionale di programmazione. Il rigetto è stato esteso anche alla censura relativa alle spese della fase cautelare di primo grado, ferme le valutazioni del giudizio di merito. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate per la novità e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • D.M. n. 1115/2025

    Modifica i criteri rilevanti per l’inserimento in graduatoria, consentendo nel caso esaminato l’inserimento del candidato che aveva conseguito la sufficienza in almeno una delle tre materie d’esame.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede necessariamente la prova di un periculum in mora qualificato, consistente in un pregiudizio grave ed esiziale che possa verificarsi nelle more della decisione di merito.
  • Non integra, di per sé, un pregiudizio esiziale l’assegnazione dello studente a un ateneo diverso da quello indicato come prima scelta, quando lo studente risulti comunque utilmente immatricolato.
  • Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio organizzativo arrecato all’università e alla programmazione nazionale dell’offerta formativa può prevalere su disagi logistici, economici e personali derivanti dall’assegnazione a una sede non coincidente con la prima scelta, in assenza di un danno irreparabile.
  • Il giudice dell’appello cautelare può confermare il rigetto della domanda anche valorizzando il difetto del periculum in mora, senza anticipare le valutazioni proprie del giudizio di merito sulla legittimità dell’assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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