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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08386/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2003 relativo alla tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile. In appello, l’Amministrazione finanziaria aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente: la CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del maggior corrispettivo, fondato sul diverso valore dell’immobile dichiarato o definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, e aveva ritenuto non fornita dal contribuente una prova contraria idonea. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo la tardività dell’appello dell’Ufficio perché notificato oltre il termine lungo; con il secondo ha censurato la ritenuta possibilità di determinare la plusvalenza sulla sola base del valore definito ai fini dell’imposta di registro, richiamando l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica che, secondo il ricorrente, esclude tale automatismo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestivo l’appello dell’Agenzia delle entrate per effetto della sospensione dei termini prevista dall’art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111 del 2011, applicabile alla controversia per il valore della lite. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in materia di imposte sui redditi, l’Amministrazione non può determinare induttivamente la plusvalenza immobiliare esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ma deve indicare ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti; grava poi sul contribuente l’onere della prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate e distratte in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’appello; la Corte ne esclude la violazione perché l’impugnazione dell’Ufficio era tempestiva alla luce della sospensione dei termini applicabile.

  • art. 39 d.l. n. 98 del 2011

    Norma ritenuta applicabile alla lite in ragione del valore della controversia.

  • art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011

    Ha previsto la sospensione dei termini per la proposizione anche degli appelli sino al 30 giugno 2012, rendendo tempestivo l’appello dell’Agenzia.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: esclude che la plusvalenza da cessione di immobili o aziende possa essere accertata solo sul valore definito ai fini dell’imposta di registro, occorrendo ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

  • IRPEF

    Imposta oggetto dell’avviso di accertamento relativo alla plusvalenza immobiliare.

  • imposta di registro

    Il valore definito ai suoi fini non è, da solo, sufficiente per determinare induttivamente il maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.

  • imposta ipotecaria e catastale

    Richiamate insieme all’imposta di registro come basi non sufficienti, da sole, per l’accertamento induttivo della plusvalenza.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, il maggior corrispettivo percepito nella cessione di un immobile non può essere accertato automaticamente solo perché l’acquirente abbia dichiarato o definito un diverso valore ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale.
  • Per l’accertamento induttivo della plusvalenza immobiliare l’Ufficio deve allegare ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; il semplice richiamo al valore fiscale dichiarato in altro tributo non basta.
  • La norma di interpretazione autentica che esclude l’automatismo tra valore ai fini dell’imposta di registro e valore ai fini delle imposte sui redditi opera retroattivamente.
  • La tempestività dell’appello va verificata tenendo conto delle eventuali sospensioni legislative dei termini processuali applicabili ratione temporis e in base al valore della controversia.
  • Una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e accogliere il ricorso introduttivo originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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