Cassazione Penale, Sentenza n. 8353/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liberazione condizionale ai sensi dell'art. 16-nonies della legge 15/01/1991 n. 8. Ferraiuolo, condannato all'ergastolo per numerosi reati e collaboratore di giustizia, era in detenzione domiciliare dal 25/05/2021. Il Tribunale di Sorveglianza respinse la domanda ritenendola prematura alla luce del principio di gradualita' nella concessione dei benefici e della necessita' di un ulteriore periodo di osservazione; segnalava inoltre l'assenza di condotte riparatorie. In cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e violazione della normativa speciale per i collaboratori (sostenendo che la legge non subordina la liberazione condizionale al risarcimento del danno), travisamento probatorio sull'epoca di inizio della collaborazione (2012 e non 2016), e che le pendenze giudiziarie non costituiscono ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Sorveglianza sul principio di gradualita': la domanda presentata poco dopo l'ammissione alla detenzione domiciliare legittima un ulteriore periodo di osservazione. Ha confermato che, pur derogando a talune disposizioni ordinarie per i collaboratori (art. 16-nonies), rimane necessario un giudizio prognostico sul ravvedimento basato su un percorso trattamentale completato; ha distinto il concetto di ravvedimento da quello, piu' stringente, di "sicuro ravvedimento" richiesto dall'art. 176 c.p. Ha precisato che la mancanza di condotte riparatorie non e' formalmente ostativa ma e' un elemento significativo nel giudizio complessivo sul ravvedimento. Le altre censure del ricorrente (epoca collaborazione, pendenze) non erano decisivi. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 15 gennaio 1991, n. 8 (art. 16-nonies)
art. 16-nonies, legge 15/01/1991 n. 8
La norma consente deroghe alle disposizioni ordinarie per i collaboratori di giustizia in ordine all'ammissibilita' ai benefici, ma non esonera il giudice dalla valutazione del ravvedimento e del completamento del percorso rieducativo; non impone il risarcimento del danno come condizione formale, ma la mancata riparazione rileva come elemento ai fini del giudizio di merito.
L'art. 176 richiede un 'sicuro ravvedimento' (certezza di emenda). La Corte distingue tale requisito dal piu' generale 'ravvedimento' richiesto per i collaboratori: il primo e' piu' stringente; per i collaboratori e' sufficiente un giudizio prognostico fondato su un percorso trattamentale idoneo a dimostrare il ravvedimento.
Massime di principio
- La qualita' di collaboratore di giustizia non genera un diritto automatico alla liberazione condizionale: la deroga normativa riguarda l'ammissibilita' ma non esonera il giudice dal valutare il ravvedimento e la reale rieducazione.
- Il principio di gradualita' giustifica che una domanda di beneficio presentata poco dopo l'ammissione a misure alternative venga osservata per un periodo supplementare prima di concedere la liberazione condizionale.
- Occorre distinguere tra 'ravvedimento' (valutazione prognostica basata su percorsi trattamentali compiuti) e il piu' stringente 'sicuro ravvedimento' dell'art. 176 c.p.; la prima nozione e' quella applicabile ai collaboratori in sede di valutazione del beneficio.
- L'assenza di atti di riparazione civile non e' automaticamente ostativa alla concessione del beneficio, ma costituisce un elemento negativo rilevante nel giudizio complessivo sul ravvedimento.
- Le pendenze giudiziarie non necessariamente bloccano la concessione del beneficio, specialmente se relative a fatti anteriori all'inizio della collaborazione; tuttavia vanno valutate nel contesto globale della personalita' e del percorso rieducativo del condannato.
- Per aumentare le possibilita' di accoglimento in situazioni analoghe e' utile documentare un percorso trattamentale concreto (lavoro, studio, terapia), atti riparatori quando possibile, rapporti positivi con familiari e operatori e un periodo di osservazione sotto misura alternativa sufficientemente lungo.
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