Cassazione Penale, Sentenza n. 7346/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di confisca di prevenzione disposto dal Tribunale di Napoli e confermato dalla Corte d'appello. Denunciano: violazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011 per assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura; carenza e manifesta illogicita della motivazione in relazione alla pericolosita sociale di Barra, considerando pronunce favorevoli (assoluzione per partecipazione al clan Moccia, esclusione dellaggravante mafiosa per usura, rigetto di misura di sicurezza personale) e la lunga detenzione dal 2009; mancata verifica della correlazione temporale fra presunta pericolosita e acquisto dei beni, nonche omessa valutazione di documenti sulla disponibilita di redditi autonomi della Giglio e sulla liceita delle operazioni societarie; e omissione nell'assunzione di una prova decisiva, in particolare dell'escussione della venditrice Marcella Della Virginia circa modalita di pagamento e reale entita del corrispettivo (sostegno che il prezzo sarebbe stato in realta laccollamento di debiti estinti successivamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto che i motivi prospettati siano censure di merito o deduzioni non riservate al giudizio di legittimita in materia di misure di prevenzione; ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale coerente, non assente né meramente apparente, e ha confermato la possibilita del giudice di prevenzione di valutare autonomamente fatti anche quando in sede penale vi sia stata assoluzione. Ha inoltre escluso la rilevanza in cassazione della mancata escussione del teste nel rito camerale di prevenzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dellart. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Le norme disciplinano i presupposti soggettivi e oggettivi e la disciplina probatoria delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto corretta lapplicazione ai fatti in esame e ha escluso la violazione formale o sostanziale dedotta dai ricorrenti
art. 125, art. 495 comma 2, art. 606 (lett. d) ed e)), art. 616
Art.125 connesso alla valutazione della motivazione; art.495 comma 2 riferito alla ammissione di prove nel dibattimento; art.606 limita i motivi di cassazione e distingue tra vizio di motivazione e travisamento della prova; art.616 consente condanna per spese e ammende; la Corte interpreta restrittivamente lammissibilita dei motivi di merito e delle deduzioni sulla mancata assunzione di prove nei procedimenti di prevenzione
legge 575/1965
Definisce la figura del soggetto pericoloso socialmente; la Corte territoriale ha fatto riferimento a tale categoria per qualificare la posizione del Barra
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione sindaca in via principale la violazione di legge e la mancanza assoluta o lapparenza della motivazione; non e consentita una mere rivalutazione in punto di merito.
- La motivazione e considerata inesistente o apparente solo se il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che sia potenzialmente decisivo e idoneo, preso singolarmente, a determinare un esito opposto.
- La procedura di prevenzione e autonoma rispetto al processo penale: sentenze di assoluzione non impediscono di per se stesse la valutazione di pericolosita sociale in sede di prevenzione se sussistono elementi indicativi della pericolosita stessa.
- Nei procedimenti camerali di prevenzione non e ammessa in cassazione la censura per mancata assunzione di prova decisiva prevista per il dibattimento (art. 606 lett. d)), salvo casi di plurime circostanze decisive totalmente ignorate che configureranno un difetto di motivazione.
- Le censure che si limitano a proporre ricostruzioni alternative dei fatti senza indicare perche la motivazione sia assente o apparente sono inammissibili in cassazione; i ricorsi devono focalizzarsi su specifiche violazioni di legge o sulla totale omissione di elementi potenzialmente decisivi.
- Se si contesta lintestazione dei beni o la provenienza del prezzo, e necessario produrre e indicare in sede di merito prove documentali e fattuali precise e potenzialmente decisive; l'assenza di tali elementi rende inefficaci le doglianze in cassazione.
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