Cassazione Penale, Ordinanza n. 00876/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello, e comunque non consentito in sede di legittimità, poiché volto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria, sostenendo un vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto in furto aggravato. Il ricorso riproponeva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza un confronto specifico con le ragioni poste dalla corte di merito a fondamento della decisione. La Corte di cassazione ha rilevato inoltre che la censura, pur formalmente presentata come vizio motivazionale, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione storica dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente apparenti o reiterativi delle doglianze già disattese dal giudice di merito; in difetto, è inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre motivi già dedotti in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una critica argomentata e concreta alle rationes decidendi della sentenza, non una mera riproposizione di tesi difensive.
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione del materiale probatorio e la ricostruzione alternativa dei fatti; la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
- Quando la qualificazione giuridica del fatto è sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici, la censura che pretende una diversa derubricazione è inammissibile se si fonda soltanto su una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
Come è indicizzato
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