Cassazione Penale, Sentenza n. 25303/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame confermando gli arresti domiciliari per il reato di usura aggravata. Il ricorrente deduce tre motivi: (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione basata su quattro conversazioni intercettate, ritenute suscettibili di diverse interpretazioni e non idonee a provare il contributo di intimidazione, assoggettamento o concorso nella stipulazione del patto usurario o nel recupero del denaro; in particolare contesta l'interpretazione della conversazione con la vittima, dove il Tribunale valorizza l'espressione "dieci quintali" come riferimento a un ulteriore prestito, mentre il ricorrente sostiene si tratti di termini commerciali inerenti forniture agricole; (2) contraddittorietà per presunta riqualificazione del ruolo del Cello da "riscossore" a "intermediario", con conseguente diversa qualificazione giuridica ai sensi del secondo comma dell'art. 644 c.p.; (3) travisamento della prova e omissione della valutazione di un elemento a discarico: una conversazione in cui un terzo afferma espressamente che "quello del Fago non c'entra niente".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della completezza e della logicità della motivazione del giudice del riesame e non consenta una nuova valutazione del merito. Il Collegio ha considerato congrua e logica la valutazione complessiva delle intercettazioni compiuta dal Tribunale, che ha tratto elementi probatori idonei a ricostruire il ruolo del Cello quale intermediario tra gli usurai (D'Ambrosio e Bertoldi) e la vittima (Cozzolino), anche alla luce di conversazioni in cui la vittima ammette l'intermediazione (citando "quell'amico ...di Fago del Soldato") e del richiamo al rischio di tassi elevati ("finire al 200% 240%"). La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla presunta riqualificazione giuridica della condotta. Per legge il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen. (usura), comma quinto, n. 3 e 4
La norma è stata applicata per contestare l'usura aggravata: il fatto sarebbe stato commesso in danno di un imprenditore in stato di bisogno (aggravante n.3) e con modalità che integrano ulteriori aggravanti (n.4). Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro indiziario per l'applicazione delle aggravanti
art. 416-bis.1 cod. pen. (impiego del metodo mafioso)
La norma è richiamata in relazione all'accusa di impiego del metodo mafioso: il Tribunale ha valutato, sulla base delle intercettazioni, elementi indicativi dell'impiego di modalità intimidatorie e di assoggettamento propri del metodo mafioso
Principio di diritto sulla limitazione del sindacato in Cassazione
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884
La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui in cassazione, quando si impugna la motivazione del tribunale del riesame sulla gravità degli indizi, il controllo è limitato a verificare la logicità e congruenza della motivazione rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto, escludendo la rinnovata valutazione del merito o la diversa ponderazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito
Massime di principio
- In impugnazioni di misure cautelari la Corte di Cassazione verifica la completezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame, non riesamina i fatti né rivede la valutazione probatoria già compiuta dal giudice di merito.
- Conversazioni intercettate ambigue possono essere valutate nel loro contesto complessivo; se il giudice fornisce una motivazione coerente che collega più conversazioni e fatti, tali elementi possono costituire gravità indiziaria anche se isolatamente interpretabili diversamente.
- La contestazione di una presunta "riqualificazione" giuridica della condotta richiede la dimostrazione di un effettivo cambiamento di fattispecie applicata: una diversa descrizione del ruolo (es. da 'riscossore' a 'intermediario') non è per sé sufficiente se la ricostruzione rimane coerente con l'imputazione originaria.
- L'omissione di singole parole o conversazioni a discarico può essere censurata solo se tale omissione è decisiva e la motivazione mostra di non aver considerato elementi potenzialmente decisivi; altrimenti si configura una diversa valutazione del merito non sindacabile in cassazione.
- Quando il ricorso è rigettato, è frequente la condanna alle spese processuali del ricorrente; pertanto, valutare attentamente la fondatezza giuridica e la pertinenza delle censure prima di proporre ricorso è fondamentale.
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