Cassazione Penale, Sentenza n. 42412/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione relativa al fallimento della OVERMED INNOVATION S.r.l. i motivi di cassazione erano: 1) nullità per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado ad uno dei difensori (avv. Sette), con conseguente vizio di forma; 2) violazione di legge e carenza di motivazione rispetto alla valutazione del compendio probatorio, deducendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito ingiustificata credibilità alle dichiarazioni di Gualdrini e non avrebbe considerato una ricostruzione alternativa plausibile secondo cui gli imputati avrebbero operato nell'interesse della società e senza indici di fraudolenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la mancata notifica dell'avviso di deposito ad uno dei difensori non abbia prodotto nullità insormontabile poiché l'altro difensore fiduciario (avv. Cappellaro) ha validamente proposto impugnazione nei termini e l'avv. Sette era comunque a conoscenza della vicenda (notifica dell'avviso d'udienza e presenza alla lettura del dispositivo); l'irregolarità materiale dell'avviso non ha impedito la comprensione della sua funzione e si è quindi verificata la sanatoria ai sensi degli istituti richiamati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla motivazione, osservando che la Corte d'appello ha fornito una motivazione ampia, coerente e corroborata da riscontri documentali e cronologici circa le forniture distrattive alla GT CARE S.r.l.; la valutazione della credibilità degli elementi probatori rientra nell'apprezzamento del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità della motivazione, che qui non sussisteva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
richiama la trattazione in forma cartolare del procedimento; usata per descrivere la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione
art. 16 comma 1 d.l. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)
ulteriore richiamo normativo relativo alla disciplina della trattazione in forma cartolare
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limita l'enunciazione dei motivi di ricorso nei termini necessari; il ricorso è stato formulato nei limiti di legge
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
rilevante per la censura relativa a nullità formali della sentenza impugnata (qui riferita alla mancata notifica dell'avviso di deposito)
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
consentono di dedurre inosservanza di legge e carenza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che tali vizi non emergessero dal testo della sentenza impugnata
art. 585 comma 2 cod. proc. pen.
riguarda la possibilità di promuovere un autonomo atto di appello da parte del difensore; la mancata notifica all'altro difensore non paralizza l'impugnazione già validamente proposta
art. 183 lett. b) cod. proc. pen.
richiamato nella giurisprudenza per la nozione di sanatoria: l'interessato che si avvale dell'impugnazione sanerebbe l'eventuale nullità formale
art. 604 comma 4 secondo alinea cod. proc. pen.
consente la regolarizzazione delle notifiche in determinate ipotesi; utilizzato per confermare l'effetto sanante della notifica effettuata
art. 601 comma 5 cod. proc. pen.
disciplina la notifica dell'avviso d'udienza in appello; la notifica di tale avviso all'avv. Sette è stata considerata elemento che metteva il difensore implicitamente a conoscenza del deposito
art. 182 comma 1 cod. proc. pen.
richiama il principio dell'interesse all'impugnazione e che la difesa doveva dimostrare un effettivo pregiudizio derivante dalla mancata notifica
stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con la condanna alle spese e l'eventuale somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di deposito ad uno dei difensori di fiducia non determina automaticamente nullità insanabile se un altro difensore ha validamente proposto l'impugnazione nei termini e non è dimostrato un effettivo pregiudizio per il difeso
- Un'irregolarità materiale dell'avviso di deposito (es. indicazione errata del giudice) può essere considerata sanata se il contenuto consente al difensore di comprendere lo scopo dell'atto e di esercitare l'impugnazione
- In Cassazione non è consentito sostituire la valutazione del merito compiuta dai giudici di merito con una diversa, pur logica, ricostruzione dei fatti: il sindacato è limitato a verificare la sussistenza di carenza o manifesta illogicità della motivazione
- La valutazione della credibilità di testimonianze o dichiarazioni e la valutazione di riscontri documentali appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se la motivazione risulta mancante o manifestamente illogica
- I ricorrenti inammissibili possono essere condannati alle spese e, in presenza di profili di colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di somme alla Cassa delle Ammende; occorre quindi valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione
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