Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento relativa a IRPEF e ILOR per gli anni 1983 e 1984, notificata il 26 settembre 2006 sulla base di un accertamento divenuto definitivo per effetto di una sentenza della Commissione tributaria regionale passata in giudicato il 20 settembre 2000. La CTR aveva ritenuto tardiva la notifica della cartella, applicando il termine decadenziale previsto dalla legge n. 156 del 2005. L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia hanno sostenuto che, essendo la pretesa fondata su una sentenza passata in giudicato, non si applicava il termine di decadenza previsto per gli atti amministrativi, ma il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c., non ancora decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale di Equitalia Polis, cassando la sentenza della CTR. Decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, ritenendo valida e tempestiva la riscossione effettuata entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza. S.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e in 4.000 euro, oltre spese generali del 15%, in favore di Equitalia.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato soggiace al termine di prescrizione decennale.

    Quando il credito tributario è stato accertato con sentenza definitiva, il titolo della pretesa non è più l'atto amministrativo originario, ma la sentenza. Pertanto, non si applicano i termini di decadenza previsti per la riscossione degli atti amministrativi, bensì la prescrizione decennale.

  • Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-ter, n. 1, lett. a) e c)

    La notifica della cartella doveva avvenire entro il secondo anno successivo alla data in cui l'accertamento era divenuto definitivo.

    La disciplina dei termini decadenziali per la notifica della cartella non trova applicazione quando la riscossione si fonda su una sentenza passata in giudicato, poiché in tal caso opera il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c.

  • Art. 2956 c.c.

    La disposizione è stata invocata nel ricorso, ma la Corte ha fondato la decisione sul termine decennale di prescrizione derivante dall'art. 2953 c.c. per i crediti giudizialmente accertati.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria è stata definitivamente accertata con una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione non è normalmente soggetta ai termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle fondate su atti amministrativi.
  • In presenza di un giudicato, il titolo della riscossione diventa la sentenza e si applica il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato.
  • Per valutare la tempestività della riscossione occorre quindi distinguere tra cartelle fondate su atti amministrativi non giudicati, soggette a decadenza, e cartelle fondate su sentenze definitive, soggette alla prescrizione decennale.
  • La definitività dell'accertamento deve essere verificata con precisione, individuando la data del passaggio in giudicato e verificando che, da tale data, non siano trascorsi dieci anni senza atti interruttivi della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.