Cassazione Penale, Ordinanza n. 31093/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso straordinario avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il loro ricorso contro un decreto della Corte di appello, in materia di misure di prevenzione, con cui era stata parzialmente riformata la decisione del Tribunale che aveva applicato a uno dei ricorrenti la sorveglianza speciale e la confisca dei beni riferibili ai ricorrenti. La memoria difensiva depositata non è stata ritenuta idonea a superare il rilievo di inammissibilità. Il ricorso straordinario era fondato su preteso errore di fatto, ma la Corte ha rilevato che tale rimedio non è proponibile contro decisioni della Cassazione rese "ante iudicatum", incluse quelle in materia di misure di prevenzione.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamata come intervento normativo di modifica dell'art. 616 c.p.p. in tema di conseguenze economiche dell'inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in relazione alla colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata
ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono "ante iudicatum"
Il rimedio straordinario per errore di fatto non è esperibile contro decisioni della Cassazione che intervengono prima del giudicato, comprese quelle relative alle misure di prevenzione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile avverso decisioni della Corte di cassazione rese in fase antecedente al giudicato, anche quando esse riguardino misure di prevenzione.
- In materia di impugnazioni straordinarie, il requisito dell'errore di fatto non consente di aggirare i limiti oggettivi di ammissibilità del rimedio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, ove ricorra colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La valutazione della colpa ai fini dell'art. 616 c.p.p. può essere desunta dalla manifesta infondatezza o dall'inosservanza di un consolidato principio di diritto sull'ammissibilità del rimedio.
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