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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45494/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. di Tivoli sui natanti acquistati da Travel Venice s.r.l., ritenuti frutto di operazioni distrattive a danno dei creditori della Canal Grande s.r.l. (fallita). Quattro censure: 1) censura procedurale per l'iscrizione di due distinti procedimenti nonostante un'unica richiesta di riesame e mancata considerazione dell'interesse personale di Sara Novello; 2) mancata motivazione sul fumus commissi delicti, sostenendo che si trattava di una regolare vendita di beni strumentali effettuata tre anni prima del fallimento con pagamento del prezzo; 3) omissione di motivazione circa il periculum in mora (rischio di cessione dei natanti o aggravamento delle conseguenze del reato); 4) omissione di motivazione sulla proporzionalità/adeguatezza del sequestro rispetto ai pericoli indicati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse (inammissibile per carenza di interesse) in quanto la distinzione fra impugnazioni della persona fisica indagata e della società è rilevante e le deduzioni personali non attengono alla posizione della società; gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità (denericità), cioè mancanza di specificità e di correlazione puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione entro i termini e i limiti previsti; richiamato per indicare i limiti della prospettazione dei motivi nel ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; attiene alle modalità di svolgimento del procedimento e degli atti nel documentale telematico o nelle forme straordinarie.

  • Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge, comprensiva degli "error in iudicando" o "in procedendo" e dei vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione mancante o non comprensibile; usata per definire la soglia di valutazione della motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imposizione di ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro preventivo in Cassazione, le censure devono essere specifiche e direttamente correlate alle argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata: contestazioni generiche o prive di riferimenti puntuali alla motivazione sono tipicamente dichiarate inammissibili.
  • La distinzione tra persone giuridiche diverse (persona fisica indagata e società) comporta che le impugnazioni formalmente riconducibili a soggetti diversi restino autonome: è necessario dimostrare interesse giuridicamente rilevante della parte che propone il gravame.
  • Sul fumus commissi delicti il ricorrente deve fornire ricostruzioni fattuali e documentali precise che contrastino gli indici di anomalia evidenziati dall’organo cautelare (es. incongruenze finanziarie, tempistiche sospette, collegamenti societari); l'affermazione che si tratti di una "regolare vendita" senza elementi probatori puntuali non è sufficiente.
  • Per dimostrare l'assenza del periculum in mora o la sproporzione del sequestro occorre contestare specificamente i profili usati dal giudice (rischio di sottrazione, aggravamento delle conseguenze, possibilità di custodia o garanzie alternative) e proporre misure alternative concrete e motivate.
  • In fase impugnatoria cautelare, la forma e la chiarezza delle deduzioni processuali sono cruciali: l'inosservanza dei limiti tecnici richiesti dal rito è sanzionata con l'inammissibilità e con condanna alle spese e ammende; pertanto le difese devono essere strutturate e corredate di riferimenti puntuali alla motivazione del provvedimento impugnato.

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