Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso comunicata alla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, disponendo la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di restituzione parziale di aiuti PAC erogati negli anni 2015 e 2016 a favore di un soggetto beneficiario. In primo grado era stata accolta la domanda del beneficiario e dichiarato non dovuto il recupero delle somme; la regione aveva proposto appello e la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore munito di procura speciale, chiedendo la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
disciplinando la rinuncia al ricorso, è stato ritenuto sufficiente l'atto depositato dal difensore munito di procura speciale per determinare l'effetto estintivo del giudizio di cassazione
a seguito della rinuncia e della relativa comunicazione alla controparte, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio quando sia portata a conoscenza della controparte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- Quando il giudizio si chiude per rinuncia al ricorso, non viene esaminato il merito delle censure proposte avverso la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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