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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24555/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'estradizione verso gli Stati Uniti richiesta con ordine di cattura della Corte Distrettuale del Texas (reati: frode telematica, accesso illegale a sistema informatico, furto di identità aggravato). Il ricorrente deduceva carenza di motivazione e violazioni di norme nazionali e di diritto UE, contestando in particolare: 1) che in Belgio fosse in corso un procedimento per gli stessi fatti e che la mancata emissione di un mandato di arresto europeo (MAE) non dovesse consentire l'estradizione; 2) l'applicazione estensiva delle valutazioni del Ministero della Giustizia italiana anziché un accertamento giurisdizionale sulla volontà effettiva del Belgio di perseguire; 3) violazione del principio di libera circolazione e discriminazione rispetto ai cittadini italiani (richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia); 4) rischio di pena sproporzionata e pericolo per l'incolumità del ricorrente (art. 3 CEDU), nonché interferenza con il percorso di rieducazione in Belgio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che la Corte di appello di Milano ha correttamente valutato la documentazione: l'Autorità belga è stata informata e non ha emesso un MAE (il gip belga lo ha rifiutato per mancata esigenza cautelare), ma ciò non impedisce l'estradizione verso gli Stati Uniti. La Corte ha ritenuto che l'Italia abbia adempiuto agli obblighi di consultazione derivanti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Petruhhin) e dai trattati bilaterali/accordi; ha escluso l'applicabilità del ne bis in idem perché in Belgio non si è formato un giudicato; ha ritenuto infondate le richieste di pronuncia pregiudiziale e le doglianze relative alla violazione del diritto di libera circolazione; ha escluso interventi ex art. 3 CEDU per l'entità della pena prospettata e per il rischio di discriminazione non sistemico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti (13 ottobre 1983)

    Prevede la facoltà di rifiuto se la persona è sottoposta a procedimento nella Parte richiesta per gli stessi fatti e disciplina il caso di domande concorrenti da parte di uno Stato terzo e di una richiesta basata su mandato d'arresto europeo; il Collegio interpreta che la priorità al MAE opera solo se quest'ultimo è effettivamente emesso

  • Accordo tra Stati Uniti e Unione Europea (25 giugno 2003) e relativo recepimento in Italia (legge 16 marzo 2009, n.25) e trattato integrativo del 3 maggio 2006

    Insieme al trattato bilaterale regolano le modalità di cooperazione e i casi di richieste concorrenti; indicano la necessità di cooperazione con lo Stato di cittadinanza per evitare il rischio di impunità

  • Sentenza Petruhhin (Corte di Giustizia, C-18/15)

    Stabilisce l'obbligo di consultazione tra Stato richiesto e Stato di cittadinanza della persona ricercata affinché lo Stato di cittadinanza possa, se competente, emettere un MAE e richiedere la consegna; non impone automaticamente il rifiuto dell'estradizione se il MAE non è emesso

  • Sentenza Pisciotti (Corte di Giustizia, C-182/15)

    Precisa che la procedura di cooperazione non è automatica e che il MAE deve riguardare i medesimi fatti e lo Stato emittente deve essere competente secondo il suo diritto nazionale

  • Sentenza Generalstaatsanwaltschaft Berlin (C-398/19)

    Conferma Petruhhin e chiarisce che, se lo Stato di cittadinanza non adotta una decisione formale sull'emissione del MAE, lo Stato richiesto non è obbligato a rifiutare l'estradizione e a esercitare esso stesso l'azione penale

  • Art. 705 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi ostativi all'estradizione, richiamati dalla Corte per valutare questioni di proporzionalità della pena e rischio per l'incolumità; la Corte ha ritenuto non sussistenti profili tali da impedire l'estradizione

  • Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti)

    Va considerato nella valutazione dell'estradabilità solo se emergono trattamenti manifestamente contrari al principio; nel caso valutato la prospettiva sanzionatoria non è stata ritenuta tale da impedire l'estradizione

  • Art. 3, par. 2 TUE; art. 21 TFUE; art. 45 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto di libera circolazione; la Corte ha ritenuto che tali principi non impongano, in assenza di emissione formale di un MAE, l'obbligo per lo Stato richiesto di accordare la stessa protezione contro l'estradizione garantita ai propri cittadini

  • Art. 50 della Carta (ne bis in idem)

    Il principio del ne bis in idem opera come garanzia generale nello spazio europeo, ma ostante all'estradizione solo se si è formato un giudicato penale; un procedimento non definitivo in Belgio non impedisce l'estradizione

Massime di principio

  • Quando uno Stato terzo chiede l'estradizione di un cittadino di un altro Stato membro UE, lo Stato richiesto ha l'obbligo di informare lo Stato di cittadinanza e cooperare per consentire l'eventuale emissione di un mandato d'arresto europeo (Petruhhin), ma l'assenza di un MAE non obbliga automaticamente il rifiuto dell'estradizione.
  • La priorità al mandato d'arresto europeo sussiste solo se lo Stato di cittadinanza ha formalmente adottato tale decisione e risulta competente secondo il proprio diritto nazionale; in mancanza, lo Stato richiesto può procedere all'estradizione verso lo Stato terzo se la normativa bilaterale lo consente.
  • Il divieto di ne bis in idem ostacola l'estradizione solo se esiste un giudicato penale definitivo sul medesimo fatto; la mera pendenza di un procedimento nello Stato di cittadinanza non è sufficiente a bloccare la consegna.
  • La valutazione di incompatibilità con l'art. 3 CEDU (trattamenti inumani/degradanti) richiede elementi concreti e sistematici sul rischio di trattamento contrario alla Convenzione; la sola prospettiva di una pena elevata non è di per sé ostativa.
  • Le considerazioni sul principio di libera circolazione e sul trattamento dei cittadini UE non devono essere interpretate in modo da imporre allo Stato richiesto di adottare automaticamente le stesse garanzie che esso riserva ai propri cittadini; l'equilibrio tra libertà di circolazione e prevenzione del rischio di impunità passa tramite cooperazione e consultazione.
  • La nota o comunicazione del Ministero della Giustizia che attesta l'avvenuta consultazione con lo Stato di cittadinanza è elemento rilevante per la valutazione dell'ottemperanza agli obblighi di cooperazione; non sempre è necessaria ulteriore investigazione se la documentazione è aggiornata e completa.
  • Se si teme per discriminazioni o rischi personali legati all'estradizione, occorre dimostrare che si tratta di politiche o prassi sistemiche dello Stato richiedente, non semplici episodi o sentimenti sociali, perché solo in tali casi l'estradizione può essere impedita.

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